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CONDONO EDILIZIO: anche per i piccoli abusi c’è la conformità urbanistica e quella edilizia

CONDONO EDILIZIO

Doppia conformità anche per il Condono Edilizio? Ricordiamo che, in tema si semplificazione edilizia, il Decreto-legge 69/2024, entrato in vigore e recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” interviene ad apportare una serie di modifiche al DPR 380/2001, con il fine di facilitare la commerciabilità degli immobili, li dove molto spesso la burocrazia non lo rende possibili. Il fine è giusto e l’obiettivo è nobile, ma le semplificazioni apportate al Testo Unico dell’Edilizia, non sempre sono funzionali e valide per una pletora di casi, come forse ci si aspettava. Lo possiamo rilevare anche dal contenuto dell’articolo “Difformità parziali e nuovo accertamento di conformità in sanatoria” riportato al comma 1, lett. e), g), h), i) dell’articolo 1 che modifica gli articoli 34, 36, 36-bis, 37 DPR 380/2001 e il comma 4 dell’articolo 3, che modifica le norme relative agli articoli 36, 36-bis e 37 del Dpr 380/2001. Parliamo in particolare, delle difformità parziali e del nuovo accertamento di conformità in sanatoria, nei casi in cui ci siano, in un immobile, difformità minori rispetto allo stato legittimo dell’immobile. Anche qui, ci sono dei limiti sostanziali, poiché seppur alleggerita, la doppia difformità, rimane con limiti vincolanti. Ricordiamo così che, mentre per gli interventi eseguiti in assenza, ovvero in difformità parziale o totale del titolo edilizio, vige il regime della doppia conformità urbanistica ed edilizia. Per questo, è necessario che siano soddisfatte due dati di fatto: che l’attività edilizia sia conforme a quanto previsto, sia conforme allo strumento urbanistico vigente sia all’epoca della realizzazione dell’immobile e sia al momento della presentazione della domanda come prevede l’articolo 36 del DPR 380/2001. Invece, nel caso in cui la doppia conformità diventa semplificata, gli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla Scia, e di quella prevista dall’articolo 2 del Dpr 380/2001, devono comunque soddisfare il superamento della doppia conformità, per cui va provata la conformità urbanistica al momento della presentazione della domanda, e la conformità edilizia, secondo la normativa tecnica vigente, all’epoca della realizzazione edilizia come recita il nuovo articolo 36-bis modificato del Dpr 380/2001

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