Importanti decisioni, con il Decreto Semplificazione in fase di approvazione per i cantieri in essere. Infatti, entro quindici giorni dall’approvazione del Decreto e dello stesso articolo, il Direttore dei Lavori, in deroga a tutte le clausole contrattuali dell’appalto, deve emettere uno stato di avanzamento dei lavori, con lavori contabilizzati alla data suddetta. Il relativo certificato di pagamento, va emesso entro i cinque giorni successivi all’emissione del sal, mentre il pagamento deve avvenire nei successivi 15 giorni. Sempre in detto comma, inoltre, è fatto obbligo al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione di quantizzare gli oneri della sicurezza per quanto riportato nelle direttive di cui agli articoli 1 e 2 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dall’articolo 1 del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19; convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35.
Sono oneri che vanno aggiornati nell’ambito del piano di sicurezza e coordinamento e vanno pagati mediante il primo stato di avanzamento dei lavori utile. Inoltre per quei cantieri, per i quali, in virtù dei suddetti articoli non è stato possibile continuare i lavori, ovvero che sono stati eseguiti in modo parziale, se richiesto dall’appaltatore va rilasciata giusta proroga per i termini contrattuali.
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