Decreto Salva Casa: non è un condono e non ha effetti retroattivi

Decreto Salva Casa non vi è correlazione con il Condono Edilizio
Decreto Salva-Casa

Con l’approvazione del Decreto Salva Casa (D.L. n. 69/2024), il legislatore ha introdotto importanti novità in materia edilizia, che puntano a semplificare la regolarizzazione di piccole difformità edilizie. Tuttavia, è fondamentale chiarire cosa il decreto consenta effettivamente e, soprattutto, cosa non consenta. La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 17292/2025 ha offerto una lettura chiarificatrice, sottolineando due concetti chiave: il decreto non ha effetto retroattivo e non rappresenta un condono edilizio.
Il Decreto Salva Casa nasce dall’esigenza di risolvere situazioni in cui i proprietari, spesso inconsapevolmente, hanno realizzato interventi edilizi privi di autorizzazione formale, ma di modesta entità. Si parla di lavori come piccoli spostamenti di tramezzature, variazioni interne, installazione di tende o pergotende, o ancora di vetrate panoramiche rimovibili. Per questi casi, il decreto prevede la possibilità di sanatoria anche in assenza della cosiddetta “doppia conformità”, ovvero la compatibilità delle opere sia con la normativa urbanistica vigente al momento della realizzazione sia con quella attuale.
In sostanza, la regolarizzazione è possibile oggi se l’intervento, anche se eseguito irregolarmente in passato, risulta compatibile con le norme urbanistiche in vigore al momento della domanda. Una novità che rappresenta una svolta per molte situazioni “borderline” in cui la dimostrazione della conformità al tempo dell’esecuzione era di fatto impossibile, specie per interventi datati o eseguiti da precedenti proprietari.
Tuttavia, la Cassazione ha tracciato un confine netto: il decreto non si applica ai cosiddetti abusi edilizi gravi. Si parla, ad esempio, di edifici interamente realizzati senza alcun titolo abilitativo, oppure costruiti in totale violazione delle norme urbanistiche o ambientali. In questi casi, il requisito della doppia conformità rimane essenziale e non può essere eluso attraverso la nuova normativa. Inoltre, il decreto non può essere applicato in modo retroattivo: ciò significa che le richieste di sanatoria presentate prima della sua entrata in vigore (30 maggio 2024) non possono beneficiare delle nuove disposizioni.
La sentenza della Cassazione prende le mosse da un caso emblematico: un immobile ampliato e trasformato in maniera significativa senza alcun permesso. La Corte ha rigettato la richiesta di sanatoria proprio per l’assenza della doppia conformità e per la gravità dell’abuso, ribadendo che il Decreto Salva Casa non può essere interpretato come un via libera generalizzato all’abusivismo.
In conclusione, il Decreto Salva Casa rappresenta un’opportunità concreta per regolarizzare irregolarità lievi e non strutturali, ma non legittima interventi completamente abusivi. Chi spera in un condono edilizio è destinato a rimanere deluso: la nuova normativa è uno strumento di semplificazione e di allineamento tra diritto e realtà edilizia, non una sanatoria indiscriminata. La chiarezza offerta dalla giurisprudenza è essenziale per evitare interpretazioni errate e per preservare il principio di legalità nel governo del territorio.

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