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CONDONO EDILIZIO: le prove della data di realizzazione dell’abuso devono essere prodotte dal proprietario

CONDONO EDILIZIO

Con la sentenza del TAR Sicilia 2906 del 23 agosto 2024, è stato evidenziato il concetto che per le istanze di condono edilizio, le prove della data di realizzazione dell’abuso devono essere prodotte dal proprietario. La sentenza, a seguito del ricorso di un cittadino contro il Comune e la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, competenti territorialmente, per l’impugnazione di un provvedimento di diniego di sanatoria riferito all’immobile di sua proprietà. Il Comune intendendo definire l’istanza di sanatoria presentata, aveva richiesto di produrre entro 60 giorni il parere della Soprintendenza nonché una precisazioni sulle incongruenze rilevate riguardo all’epoca di realizzazione dell’abuso anche in considerazione alle dichiarazioni rese dall’allora proprietario in relazione al certificato di idoneità statico, che non risultava agli atti. Il ricorrente, a tal proposito oltre a lamentare di non aver avuto modo di fornire tale informazione dal momento che l’istanza di accesso agli atti presso il Genio Civile non avrebbe ricevuto alcun riscontro, e lamentando che sarebbe stato onere dell’amministrazione provare che il fabbricato in questione era stato realizzato successivamente al 31 dicembre 2016, data oltre la quale non potrebbe trovare applicazione la sanatoria prevista dalla l.r. n. 78/1976. Nella sentenza viene evidenziato come l’immobile in questione si trova per intero all’interno della zona di tutela paesaggistica ex art. 15, comma 1, lett. a), L.R. n. 78/1976 – vale a dire ad una distanza inferiore ai 150 metri dalla battigia del mare – per la quale vige il divieto assoluto di edificabilità. Inoltre, la data di edificazione dello stesso, nella relazione istruttoria del 18.9.2019 dell’UTC depositata dall’Ente comunale, viene affermato che: “l’abuso è stato realizzato in epoca successiva al 31/12/1976, per come si evince dal titolo di acquisto del terreno e dalla dichiarazione sostitutiva riguardante la realizzazione dell’opera”. Poi, secondo la giurisprudenza consolidata, «spetta al ricorrente l’onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità e spetta al soggetto che ha commesso l’abuso edilizio l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell’immobile abusivo e, in mancanza di tali prove, l’amministrazione può negare la sanatoria dell’abuso» (Cons. Stato, sez. VII, 17 agosto 2023, n.7804). Per cui la Sentenza conclude:” Risulta, dunque, smentita la prospettazione della ricorrente secondo la quale sarebbe stato onere dell’Amministrazione provare che il manufatto risalirebbe ad un’epoca successiva al 31 dicembre 1976 al fine di escludere l’applicabilità della normativa condonistica” e continuando, “Di conseguenza, accertata l’assenza dei presupposti di legge per poter godere della normativa condonistica, il diniego del Comune appare esente dalle censure contestate” e che “Deve, inoltre, evidenziarsi come nella sussistenza di un vincolo d’inedificabilità assoluta, poiché se nessun intervento può essere realizzato, non può chiedersi l’autorizzazione alla Soprintendenza, né può formarsi alcun silenzio assenso (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 18 ottobre 2021, n. 2845). Ove realizzato successivamente al 31 dicembre 1976, non rileva l’autorizzazione paesaggistica riferita all’immobile ubicato entro i 150 mt dalla battigia, giacché area soggetta ex lege (non a vincolo paesistico, bensì) a inedificabilità assoluta ai sensi dell’art. 15 della l.r. n. 78/1976, (C.G.A. 21 settembre 2010, n. 1220)”

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