L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sull’uso combinato del Sismabonus e del Bonus dell’Edilizia per l’acquisto di edifici ristrutturati, con la risposta n. 242/2025. Secondo quanto precisato, è possibile cumulare entrambe le detrazioni fiscali, purché si rispetti il limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, e si osservino le condizioni previste dalla normativa.
Il Sismabonus è l’incentivo destinato agli interventi antisismici, sia nel caso in cui i lavori vengano eseguiti direttamente sul proprio immobile, sia per l’acquisto di immobili già oggetto di lavori di miglioramento sismico. L’aliquota per il 2025 è del 50% per le prime case, mentre scende al 36% per le seconde case e gli immobili non residenziali.
Il Bonus acquisto edifici ristrutturati, invece, si applica alle unità immobiliari abitative acquistate da imprese o cooperative che hanno ristrutturato l’intero edificio. La detrazione è pari al 50% del 25% del prezzo di acquisto, sempre su una spesa massima di 96.000 euro. L’acquisto deve avvenire entro 18 mesi dalla fine dei lavori, i quali devono coinvolgere l’intero fabbricato.
La cumulabilità è possibile poiché le due agevolazioni si basano su grandezze diverse: il Sismabonus si applica alle spese sostenute per i lavori, mentre il bonus acquisto si calcola sul prezzo dell’immobile. Nonostante ciò, il limite di 96.000 euro resta unico per immobile e comprende tutte le detrazioni spettanti per ristrutturazioni e interventi antisismici.
Anche se l’atto di compravendita (rogito) può essere stipulato prima della conclusione dei lavori, la detrazione per l’acquisto potrà essere fruita solo a partire dall’anno di fine lavori, indicato nella dichiarazione dei redditi come “anno di spesa”.
Interessante anche la posizione dell’Agenzia sugli immobili in categoria F/3 (in corso di costruzione): il bonus è applicabile solo se si tratta di unità preesistenti, già accatastate in passato e successivamente riclassificate. A fine lavori, l’immobile deve rientrare tra le categorie residenziali ammesse.
L’Agenzia conferma che il trasferimento delle detrazioni all’acquirente è possibile, ma è fondamentale che ciò sia espressamente previsto nell’atto di vendita. In un mercato immobiliare sempre più attento alla qualità edilizia, queste agevolazioni possono rappresentare un’opportunità significativa per chi investe in sicurezza e riqualificazione.
Leggi anche:
BONUS DELL’EDILIZIA: nuovi termini per il trasferimento di residenza
BONUS DELL’EDILIZIA: nuovi chiarimenti sui termini per la residenza
BONUS DELL’EDILIZIA: rivendita di immobili acquistati con il Supersismabonus
BONUS DELL’EDILIZIA: gli sviluppi edilizi dopo la fine dello sconto in fattura
BONUS DELL’EDILIZIA: si possono perdere i benefici in caso di mancata notifica Asl ed INL ad inizio lavoriB
ONUS DELL’EDILIZIA: i chiarimenti della circolare 104 con le nuove limitazioniB
BONUS DELL’EDILIZIA: la detrazione del 75% per le barriere architettoniche
BONUS DELL’EDILIZIA: tutte le detrazioni ed i limiti di spesa per il 2025
BONUS DELL’EDILIZIA: i chiarimenti della circolare 104 con le nuove limitazioni
BONUS DELL’EDILIZIA: la detrazione del 75% per le barriere architettoniche
Leggi o scarica: