BONUS DELL’EDILIZIA: nuovi chiarimenti sui termini per la residenza

BONUS DELL'EDILIZIA: la residenza è fondamentale
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L’acquisto di un immobile durante il periodo della pandemia ha sollevato numerose questioni interpretative, soprattutto in merito alle agevolazioni fiscali e ai termini per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa “prima casa” per i Bonus dell’Edilizia. La crisi sanitaria ha infatti rallentato cantieri, pratiche edilizie e trasferimenti, portando il legislatore a sospendere temporaneamente alcuni termini, con lo scopo di non penalizzare i contribuenti.
Tra le agevolazioni interessate figurano sia quelle legate all’acquisto della prima casa sia il credito d’imposta per il riacquisto. In entrambi i casi, i termini sono stati sospesi fino al 30 ottobre 2023, grazie a quanto disposto dall’articolo 24 del D.L. n. 23/2020. La sospensione ha offerto una finestra di flessibilità importante, soprattutto per chi stava effettuando lavori di ristrutturazione o attendeva permessi e autorizzazioni.
Un punto particolarmente delicato riguarda il termine di 30 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa”. Tale termine, di norma, decorre dalla data dell’atto di compravendita, ma in presenza di lavori agevolati con Superbonus 110%, si apre un’ulteriore questione: quando comincia davvero a contare il tempo?
A fornire un chiarimento ufficiale è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 230 del 3 settembre 2025. Il caso trattato riguardava un contribuente che, alla fine del 2021, aveva acquistato un immobile composto da più unità, beneficiando delle agevolazioni “prima casa” e attivando interventi con Superbonus. I lavori si sono conclusi formalmente solo nel dicembre 2023, mentre ulteriori opere erano ancora in corso.
L’Agenzia ha chiarito che la sospensione dei termini prevista dal decreto emergenziale si applica anche al termine di 30 mesi per il trasferimento della residenza, posticipandone la decorrenza. In sostanza, il conteggio non parte dalla data di acquisto, ma dalla fine del periodo di sospensione, ovvero dal 31 ottobre 2023.
Questa interpretazione riconosce le difficoltà operative causate dalla pandemia e offre maggiore tutela a chi ha investito in immobili da ristrutturare usufruendo delle agevolazioni fiscali. Un importante passo avanti per rendere più equa e coerente l’applicazione delle norme in situazioni straordinarie.

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