CONDONO EDILIZIO: quando il diniego di condono e l’ordine di demolizione sono nulli?

Le RistrutturazioniIn Evidenza4 weeks ago534 Views

Il condono edilizio ed il diniego

Condono Edilizio

La competenza a firmare i provvedimenti edilizi rappresenta un elemento essenziale per la loro validità. Una recente pronuncia del TAR ha ribadito un principio consolidato della giurisprudenza amministrativa: gli atti che incidono verso l’esterno, come il diniego di condono edilizio, gli ordini di demolizione e i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, devono essere adottati dal dirigente comunale o dal responsabile del servizio formalmente competente. La sottoscrizione da parte del solo istruttore, privo di specifica delega o attribuzione di poteri, determina un vizio di incompetenza che comporta l’annullamento dell’atto.
Si tratta di una decisione che rafforza il principio di legalità amministrativa e offre un importante punto di riferimento per cittadini, professionisti tecnici e imprese impegnate nella gestione di pratiche edilizie.
Perché la firma del dirigente è indispensabile nei provvedimenti edilizi
La normativa italiana attribuisce ai dirigenti comunali la competenza esclusiva nell’adozione degli atti amministrativi che producono effetti nei confronti dei cittadini. Il riferimento principale è l’articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), che assegna alla dirigenza la gestione amministrativa dell’ente e l’emanazione dei provvedimenti autorizzativi, concessori e sanzionatori.
Questo principio si applica non solo ai permessi di costruire e ai titoli edilizi, ma anche ai provvedimenti di:
diniego di condono edilizio;
accertamento di conformità e sanatoria;
ordinanze di demolizione;
repressione degli abusi edilizi;
vigilanza urbanistica.
L’istruttore può svolgere le verifiche tecniche, acquisire documentazione e predisporre la proposta di provvedimento, ma non può sostituirsi al dirigente nella firma dell’atto finale.
Il caso esaminato dal TAR
La vicenda riguardava una domanda di condono edilizio relativa a un manufatto destinato a box auto. Il Comune aveva respinto l’istanza sostenendo che l’opera non fosse stata completata al rustico e che si trattasse sostanzialmente di una recinzione coperta da una rete frangisole.
Il ricorrente ha contestato diversi aspetti del provvedimento, evidenziando soprattutto un elemento decisivo: il diniego risultava firmato esclusivamente da un soggetto qualificato come “istruttore”, senza alcuna indicazione che dimostrasse il possesso dei poteri dirigenziali necessari.
Il TAR ha accolto questa censura, ritenendo illegittimo il provvedimento proprio per difetto di competenza dell’organo che lo aveva sottoscritto.
L’istruttore non può emanare il provvedimento finale
Secondo i giudici amministrativi, il ruolo dell’istruttore è limitato alla fase preparatoria del procedimento.
Tra le sue attività rientrano:
l’analisi della documentazione;
le verifiche tecniche;
la richiesta di integrazioni;
la predisposizione della proposta di decisione.
La decisione finale, tuttavia, deve essere assunta esclusivamente dal dirigente competente oppure dal responsabile del servizio formalmente investito della funzione secondo l’organizzazione dell’ente locale.
La semplice indicazione della qualifica di “istruttore” non è quindi sufficiente a dimostrare la legittimazione alla firma.

Anche gli ordini di demolizione devono essere firmati dal dirigente
La sentenza conferma che il principio riguarda tutti i provvedimenti edilizi di natura gestionale.
Anche gli ordini di demolizione, pur essendo atti vincolati e conseguenti all’accertamento dell’abuso edilizio, costituiscono manifestazione del potere amministrativo del Comune e devono essere adottati dall’organo competente.
L’assenza della firma del dirigente rappresenta un vizio sostanziale e non una semplice irregolarità procedurale.
Il vizio di incompetenza non può essere sanato
Uno degli aspetti più rilevanti della decisione riguarda l’applicazione dell’articolo 21-octies della Legge n. 241/1990.
Il TAR chiarisce che questa disposizione non può essere utilizzata per “salvare” un provvedimento firmato da un soggetto privo della competenza prevista dalla legge.
Infatti, il principio di legalità impone che il potere amministrativo venga esercitato esclusivamente dall’organo individuato dall’ordinamento.
Anche se il contenuto del provvedimento fosse stato corretto nel merito, la mancanza della competenza dell’autore dell’atto determina comunque la sua illegittimità.
Cosa succede dopo l’annullamento del provvedimento
L’annullamento del diniego di condono o dell’ordinanza di demolizione non impedisce al Comune di intervenire nuovamente.
L’amministrazione conserva infatti il potere di riesaminare la pratica e adottare un nuovo provvedimento, purché venga emanato dal dirigente o dal responsabile del servizio legittimato e nel pieno rispetto delle norme procedimentali.
Per cittadini, tecnici e professionisti del settore edilizio questa pronuncia rappresenta un importante richiamo alla corretta attribuzione delle competenze amministrative. La verifica della legittimità della firma apposta sui provvedimenti edilizi può infatti risultare determinante nell’eventuale impugnazione degli atti davanti al giudice amministrativo, soprattutto nei casi di diniego di sanatoria, condono edilizio o ordine di demolizione.

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