

Con il Condono Edilizio sui piccoli abusi la Legge Salva Casa rimanda alle attestazioni dei tecnici? Con la Legge Salva Casa, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 27.7.2024 n° 175, definita Legge 24 luglio 2024 , n. 105 ed intitolata “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” , è demandato ad Architetti, Ingegneri e Geometri, abilitati all’esercizio della professione, l’onere di asseverare ed attestare le attività edilizie e gli abusi edilizi perpetrati. Infatti sui piccoli abusi, la Legge Salva Casa, rimanda alle attestazioni dei tecnici, si è così inteso, semplificare la normativa sui piccoli abusi, ma anche sulle tolleranze costruttive, con le attestazioni di responsabilità a cura degli addetti ai lavori. Sono da attestare, da parte dei suddetti tecnici abilitati all’esercizio della professione, quanto riportato al: 1) comma 3 ter dell’articolo 34-bis del Decreto Legge 69/2024 la insussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi, riguardante titoli edilizi o tolleranze costruttive, 2) comma 3 dell’articolo 36-bis, con la quale il professionista mediante propria dichiarazione al permesso a costruire o attraverso la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, attesta le necessarie conformità al rilascio, o 3) comma 3 dell’articolo 36-bis, nella quale il professionista dichiara la liceità dell’abuso, alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell’abuso, 4) la dichiarazione del comma 3 dell’articolo 36-bis in merito all’epoca di realizzazione dell’intervento quando mancano documenti attestante l’epoca dell’abuso.
Le stesse dichiarazioni o asseverazione, devono essere rese, come recita il comma 3 ter dell’articolo 34-bis comma 3 dell’articolo 36-bis, del Decreto Legge 69/2024,ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Riportiamo di seguito il testo degli articoli: il comma 3 ter dell’articolo 34 bis ed il comma 3 dell’articolo 36 bis
3-ter. L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. Il tecnico abilitato verifica la sussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi e provvede alle attività necessarie per eliminare tali limitazioni, presentando, ove necessario, i relativi titoli. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La formazione dei titoli di cui al secondo periodo e la concreta esecuzione dei relativi interventi è condizione necessaria per la redazione della dichiarazione di cui al comma 3.»;
Il comma 3 dell’articolo 36 bis
Leggi anche:
SALVA CASA: come cambiano le distanze tra i fabbricati?
SALVA CASA: scarica il nuovo disegno di Legge con le nuove semplificazioni dei titoli edilizi
Legge Salva Casa: il silenzio assenso per i permessi in sanatoria
LEGGE SALVA CASA: quanto costa la compatibilità paesaggistica?
LEGGE SALVA CASA: quanto costa la compatibilità paesaggistica?
LEGGE SALVA CASA: come trattare le parziali difformità al titolo edilizio in fase esecutiva?
LEGGE SALVA CASA: dichiarazione dell’epoca dell’intervento, in assenza documentazione certa
EDILIZIA: le novità per i cambi di destinazione d’uso dopo il Decreto Salva Casa
TITOLI EDILIZI: si ampliano le opere edilizie libere con il decreto Salva Casa
Leggi o scarica
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Leggi la Policy.
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.