LAVORI PUBBLICI: la sospensione del recupero dell’anticipazione per dare liquidità alle imprese negli appalti pubblici

La sospensione del recupero dell’anticipazione

La sospensione del recupero dell’anticipazione. Il decreto Infrastrutture e PNRR compie un nuovo passo nel suo iter parlamentare introducendo una misura destinata ad alleggerire la pressione finanziaria sulle imprese impegnate nei lavori pubblici. Tra le novità più rilevanti inserite durante l’esame alla Camera figura infatti la possibilità di sospendere temporaneamente il recupero dell’anticipazione del prezzo prevista dal Codice dei contratti pubblici.
L’intervento nasce con un obiettivo preciso: consentire alle aziende che stanno realizzando opere pubbliche di mantenere una maggiore disponibilità di liquidità in una fase caratterizzata da forti rincari delle materie prime, dell’energia e dei carburanti, oltre che dalle difficoltà di approvvigionamento legate allo scenario internazionale.
Una misura straordinaria e limitata nel tempo
La disposizione ha carattere eccezionale e sarà applicabile soltanto fino al 31 dicembre 2026. Una volta convertito in legge il decreto, le stazioni appaltanti potranno autorizzare, su richiesta dell’appaltatore, la sospensione delle trattenute normalmente effettuate sugli stati di avanzamento dei lavori (SAL) per recuperare l’anticipazione già corrisposta all’inizio dell’appalto.
Non si tratta, quindi, di un nuovo finanziamento né di un incremento dell’anticipazione prevista dalla normativa vigente. L’importo già erogato dovrà comunque essere restituito, ma il suo recupero potrà essere rinviato per il periodo ritenuto strettamente necessario.
L’obiettivo è quello di evitare che le imprese si trovino a dover sostenere contemporaneamente l’aumento dei costi di produzione e la riduzione della liquidità derivante dalle trattenute sui pagamenti periodici.
Come funziona oggi l’anticipazione del prezzo
L’articolo 125 del Codice dei contratti pubblici riconosce alle imprese aggiudicatarie un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, con la possibilità, nei casi previsti dalla documentazione di gara, di arrivare fino al 30%.
Questa somma viene corrisposta nelle prime fasi dell’esecuzione dei lavori, generalmente entro quindici giorni dall’avvio delle prestazioni, purché l’impresa presenti una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo corrispondente all’anticipazione ricevuta.
Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’amministrazione recupera progressivamente tali somme trattenendo una quota degli importi maturati con ciascun SAL. Parallelamente diminuisce anche il valore della fideiussione, che si riduce in proporzione alle somme già recuperate.
La nuova disposizione interviene esclusivamente su questo meccanismo di recupero, consentendone una temporanea sospensione.
Nessun automatismo: servirà una richiesta dell’impresa
Uno degli aspetti più importanti della nuova disciplina riguarda la procedura di accesso al beneficio.
La sospensione non scatterà automaticamente con l’entrata in vigore della legge. Sarà infatti necessario che l’impresa presenti una specifica istanza alla stazione appaltante, illustrando le motivazioni che rendono necessaria la misura.
L’amministrazione conserverà un margine di valutazione e potrà decidere se concedere o meno la sospensione, verificando la compatibilità dell’intervento con le risorse disponibili e con l’andamento dell’appalto.
La norma, inoltre, non stabilisce un modello standard di domanda. È quindi prevedibile che le imprese debbano indicare almeno gli estremi del contratto, la quota di anticipazione ancora da recuperare, le difficoltà economiche incontrate e il periodo per il quale si richiede la sospensione.
Più liquidità per garantire la continuità dei cantieri
Dal punto di vista operativo, l’effetto della misura è piuttosto semplice.
Se la stazione appaltante autorizza la sospensione, le trattenute sui SAL vengono temporaneamente interrotte e l’impresa incassa integralmente, o in misura maggiore, gli importi maturati con l’avanzamento dei lavori.
Questo significa poter disporre di maggiori risorse finanziarie per acquistare materiali, sostenere i costi energetici, pagare i fornitori e garantire la regolare corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori impiegati nei cantieri.
Si tratta quindi di uno strumento di sostegno alla liquidità, destinato a favorire la prosecuzione delle opere senza incidere sul valore economico complessivo del contratto.
Esclusi gli interventi finanziati con il PNRR
Il legislatore ha tuttavia previsto alcune importanti limitazioni.
La sospensione non potrà essere applicata ai lavori finanziati, anche solo in parte, con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’esclusione riguarda sia gli interventi interamente sostenuti dal PNRR sia quelli caratterizzati da finanziamenti misti, nei quali convivono fondi del Piano e altre risorse pubbliche.
Rimangono inoltre esclusi i contratti di servizi e di forniture, poiché la nuova disposizione è espressamente riferita ai soli appalti di lavori già in corso di esecuzione.
I nodi applicativi ancora da chiarire
La norma lascia aperti alcuni aspetti che potrebbero richiedere indicazioni operative da parte delle amministrazioni competenti.
Uno dei principali riguarda le modalità con cui verrà recuperata, al termine della sospensione, la parte residua dell’anticipazione. Sarà infatti necessario coordinare le future trattenute con il cronoprogramma dei lavori, i SAL ancora da emettere e la durata residua del contratto.
Ulteriori dubbi riguardano gli effetti sulla garanzia fideiussoria, la cui progressiva riduzione è oggi collegata proprio al recupero dell’anticipazione. Se quest’ultimo viene rinviato, è probabile che anche la fideiussione debba rimanere efficace per un periodo più lungo.
Infine, resta da chiarire se la misura possa essere applicata anche agli appalti ancora disciplinati dal precedente Codice dei contratti pubblici, tema sul quale il testo attualmente non fornisce indicazioni esplicite.
Cosa succederà prossimamente?
Per diventare operativa, la disposizione dovrà completare l’iter parlamentare con l’approvazione definitiva della legge di conversione del decreto-legge. Fino alla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale continueranno ad applicarsi le regole ordinarie sul recupero dell’anticipazione.
Se confermata anche dal Senato, la nuova disciplina offrirà alle imprese del settore delle costruzioni uno strumento temporaneo per affrontare le tensioni finanziarie che ancora caratterizzano il mercato, cercando di garantire la continuità dei cantieri pubblici senza modificare gli equilibri economici dei contratti.
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