
La nuova Circolare dei Vigili del Fuoco cosa riguarda?
Bar, ristoranti e locali di intrattenimento: i nuovi chiarimenti dei Vigili del Fuoco sulla prevenzione incendi
Il tema della sicurezza nei locali aperti al pubblico è tornato prepotentemente al centro del dibattito a seguito di recenti episodi che hanno evidenziato quanto la gestione dell’affollamento e delle emergenze rappresenti un fattore critico. In questo scenario si inserisce la Circolare dei Vigili del Fuoco n. 674 del 15 gennaio 2026, che fornisce indicazioni operative per distinguere correttamente, ai fini della prevenzione incendi, le attività di bar e ristorazione dai locali di pubblico spettacolo.
L’obiettivo del documento non è introdurre nuovi obblighi, ma assicurare un’applicazione uniforme della normativa esistente, evitando interpretazioni difformi sul territorio nazionale. La Circolare affronta infatti un nodo sempre più frequente: quello degli esercizi “ibridi”, nei quali la somministrazione di alimenti e bevande convive con forme di intrattenimento musicale o ricreativo.
Un primo chiarimento riguarda l’inquadramento di bar e ristoranti rispetto al D.P.R. n. 151/2011. Viene ribadito che tali attività, in quanto tali, non rientrano tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi previsti dall’Allegato I del Regolamento. Tuttavia, la Circolare richiama l’attenzione su due aspetti fondamentali: da un lato, l’obbligo di rispettare le regole antincendio dell’attività principale qualora il bar o il ristorante siano inseriti in strutture soggette (come alberghi o centri commerciali); dall’altro, la permanenza degli obblighi per le attività tecniche a servizio, come gli impianti termici di potenza rilevante.
Il discrimine diventa più netto quando si parla di locali di intrattenimento e pubblico spettacolo, disciplinati dal T.U.L.P.S. e dalle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi. Discoteche, sale da ballo e locali con intrattenimento prevalente, caratterizzati da elevato affollamento e permanenza prolungata del pubblico, rientrano pienamente nell’attività n. 65 del D.P.R. 151/2011 e devono applicare il D.M. 19 agosto 1996 o, in alternativa, la RTV V.15 del Codice di prevenzione incendi.
Particolare attenzione è dedicata alle attività accessorie, come musica dal vivo e karaoke. La Circolare ricorda che tali iniziative non trasformano automaticamente un bar o un ristorante in un locale di pubblico spettacolo, purché rimangano accessorie alla somministrazione, non comportino spazi dedicati e non superino determinate soglie di capienza. Il cambio di qualificazione avviene quando l’intrattenimento diventa l’elemento centrale dell’attività, incidendo sull’organizzazione degli spazi, sugli impianti e sulla gestione del pubblico.
In assenza di una regola tecnica verticale specifica per bar e ristoranti, la sicurezza antincendio si fonda sulla valutazione del rischio, da sviluppare secondo il Codice di prevenzione incendi o, nei casi di basso rischio, attraverso il cosiddetto Minicodice. Questa valutazione si integra, ma non si sostituisce, al Documento di Valutazione dei Rischi previsto dal D.lgs. 81/2008.
La Circolare sottolinea infine l’importanza della gestione dell’emergenza, che deve considerare non solo i lavoratori, ma tutti gli “occupanti” del locale, inclusi clienti e persone con esigenze particolari. In questo quadro, il ruolo dei gestori e degli addetti antincendio diventa centrale: la sicurezza non è solo un adempimento formale, ma un processo continuo, da adattare all’evoluzione concreta delle modalità di esercizio dell’attività.
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