IL NUOVO REGOLAMENTO: il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori alla data di sospensione lavori.

carloIl cantiere, In Evidenza, Le normative6 years ago239 Views

Nella bozza del Nuovo Regolamento attuativo del D. Lgs 18.4.2016 n° 50 e smi, è stato introdotto un comma 3 all’articolo 173, che ribadisce anche il concetto, già evidenziato nel Protocollo del 16.3.20 del Covid 19, nel quale si affermava che i lavori che vengono sospesi devono essere pagati mediante sal ,  per lavori effettuati fino alla data del verbale dei sospensione dei lavori. Ebbene il concetto è stato ripreso comma 3 all’articolo 173 del Nuovo Regolamento, la cui bozza si avvia verso l’approvazione definitiva. In particolare detto comma specifica che per le sospensioni dei lavori per periodi di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante deve liquidare i lavori fino ad allora eseguiti andando anche in deroga a quelle che sono le clausole contrattuali dell’appalto.

Leggi anche LE NEWS DELL’EDILIZIA: in 19 punti le modifiche del Decreto Sblocca Cantieri al Codice dei Contratti. oppure CANTIERE: per il covid 19 solo il coordinatore per la sicurezza può attestare la sospensione lavori. oppure  EDILIZIA PRIVATA: le modalità di calcolo dei metri cubi vuoto per pieno.

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