Dal 1° gennaio 2025, la revisione prezzi negli appalti pubblici cambia volto: le variazioni di costo potranno essere considerate sia al rialzo che al ribasso, ma con un’importante limitazione temporale. Con la conversione in legge del Decreto Infrastrutture, è stato infatti chiarito che il meccanismo della revisione prezzi al ribasso non avrà effetto retroattivo.
Fino al 31 dicembre 2024, infatti, la revisione dei prezzi si è potuta applicare solo in caso di aumento dei costi, per proteggere le imprese dagli impatti negativi dei rincari delle materie prime. L’eccezionale contesto geopolitico, a partire dal conflitto in Ucraina, ha reso indispensabile un supporto alle imprese per far fronte a un’improvvisa e generalizzata impennata dei prezzi.
Nel corso del 2024, il cosiddetto Correttivo Appalti ha introdotto un automatismo nella revisione dei prezzi, prevedendo clausole automatiche nei contratti di appalto: se la variazione del costo dell’opera supera il 3% rispetto all’importo contrattuale (al netto dei ribassi), l’impresa può ottenere un adeguamento del 90% sulla parte eccedente. Tuttavia, questo meccanismo ha sempre operato solo in caso di aumenti.
Con l’inizio del 2025, entra in vigore la nuova disciplina, più equilibrata, che consente anche il ricalcolo al ribasso. Ma solo per i lavori effettivamente eseguiti o contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2025.
L’emendamento proposto da Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha infatti chiesto – e ottenuto – di escludere la retroattività della norma, per evitare conseguenze economiche negative sui contratti già in essere o già contabilizzati. La revisione prezzi verso il basso, se applicata retroattivamente, avrebbe potuto mettere in difficoltà le imprese che hanno già affrontato costi elevati nei precedenti anni.
Pertanto, per i lavori eseguiti fino al 2024, rimane valida solo la possibilità di revisione al rialzo. Le Stazioni Appaltanti, dal 2025, applicheranno la revisione in entrambe le direzioni – aumento o riduzione – ma solo su base prospettica.
In questo modo, il legislatore ha introdotto un criterio di equità per il futuro, senza penalizzare retroattivamente le imprese che hanno operato in un periodo di instabilità economica e di forte pressione sui costi.
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