Ma anche nelle ristrutturazioni occorre avere la patente del cantiere? La conversione in Legge del Decreto Legge n°19/2024, mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, Supplemento Ordinario n. 19, della Legge 29.4.2024 n° 56 con il titolo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (Decreto PNRR 2024) contiene una serie di novità riguardanti la sicurezza dei cantieri. In particolare parliamo della patente a punti per le imprese, che operano nei cantieri temporanei e mobili e nelle ristrutturazioni, ma come funziona? In particolare, la patente del cantiere, una volta rilasciata, ha una dotazione iniziale di 30 crediti, ai quali si attua una decurtazione per ogni violazione effettuata e contestata dagli accertamenti ispettivi degli organi di controllo (come Ufficio provinciale del Lavoro, Asl etc) Il punteggio minimo, che deve avere l’appaltatore per poter svolgere le attività di cantiere sono 15 punti. Al di sotto dei 15 punti, gli stessi, non possono operare oppure, possono operare soltanto, le imprese che, hanno effettuato lavorazioni superiori al 30% dell’importo dei lavori, ma soltanto per il completamento delle lavorazioni stesse. Ma quali sono le violazioni ed il numero di punti per ogni contestazione? Vediamo:
Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: 5 punti
Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: 3 punti
Omessi formazione e addestramento: 2 punti
Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: 3 punti
Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: 3 punti
Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: 2 punti
Mancanza di protezioni verso il vuoto: 3 punti
Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: 2 punti
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2 punti
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2 punti
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 2 punti
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 2 punti
Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto:1 punto
Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28: 3 punti
Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: 3 punti
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: 3 punti
Omessa valutazione del rischio di annegamento: 2 punti
Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: 2 punti
Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: 3 punti
Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: 1 punti
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decretolegge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 1 punti
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decretolegge22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 2 punti
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 3 punti
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: 1 punti
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: 5 punti
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: 8 punti
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: 15 punti
Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 20 punti
Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 10 punti Ricordiamo anche che con meno di 15 punti non è possibile lavorare in cantiere e le sanzioni previste nei confronti di imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri senza la patente è oltre ad una sanzione amministrativa anche l’impossibilità di partecipare alle gare di appalto
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