
I dispositivi di protezione individuale (DPI), sono elementi fondamentali per la Sicurezza dei Cantieri e rientranti nelle dotazione dei singoli lavoratori dell’edilizia. Essi devono avere dei requisiti conformi al Regolamento dei dispositivi di protezione individuale, e devono rispondere alle norme riportate in esso.
Ma quali sono i requisiti che devono avere i dispositivi di protezione individuale (DPI) indicati dal Regolamento suddetto?
Ebbene I DPI devono essere prodotti conformi ai principi di : a) Innocuità dei DPI; b) Comfort ed efficacia; c) Istruzioni e informazioni del fabbricante.
Gli stessi dispositivi di protezione individuale, devono essere: a) dotati di sistemi di regolazione; b) avvolgenti le parti del corpo da proteggere; c) utili per il viso, gli occhi e l’apparato respiratorio; d) soggetti a invecchiamento; e) suscettibili di restare impigliati durante l’impiego; f) destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive; g) destinati ad interventi rapidi o a essere indossati o rimossi rapidamente; h) poter essere utilizzati per interventi in situazioni estremamente pericolose; i) muniti di componenti regolabili o amovibili da parte dell’utilizzatore; l) collegabili a dispositivi esterni complementari; m) muniti di sistema di circolazione di fluido; n) in grado di segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore; o) multirischio.
Tutti i DPI devono essere altresì provvisti di marcatura CE (conformità europea) ed accompagnati dalle istruzioni di utilizzo, e progettati e fabbricati nel rispetto dei requisiti riportati nella circolare allegata al suddetto Regolamento pubblicato sulla Gazzetta Europea del 31 marzo 2016.
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