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SUPERBONUS 110%: anche il professionista in regime forfettario può accedere al bonus

Con un parere dell’A. Delle Entrate, in tema di Superbonus 110%, su una richiesta di un professionista con partita iva in regime forfettario, con l’obiettivo di dover eseguire lavori di ristrutturazione della abitazione di proprietà, per i quali richiedeva la possibilità di avvalersi dei bonus previsti dall’ecobonus, di cui all’articolo 14 del decretolegge 4 giugno 2013, n. 63, nella versione potenziata dall’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e del c.d. “bonus facciate”, previsto dall’articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Ebbene, nel suo parere, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, in tema di applicazione degli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, Legge 17 luglio 2020, n. 77, in tema di utilizzo del bonus chiarisce che “Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, detta circolare, al paragrafo 1.2, ha precisato che “In linea generale, inoltre, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva […]. È il caso, ad esempio, dei soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva. I predetti soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura) […]. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari […]. Ai fini dell’esercizio dell’opzione, non rileva, infatti, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l’effettuazione degli interventi indicati nel comma 2 dell’articolo 121 prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta“.

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