CONDONO EDILIZIO: negli immobili vincolati va rispettata la normativa regionale in materia di tutela paesaggistica

Condono edilizio ed immobili vincolati
Condono Edilizio

Gli immobili vincolati e condono edilizio. Con la sentenza pronunciata il 14 marzo 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) ha respinto il ricorso proposto da una cittadina romana contro il diniego, da parte di Roma Capitale, della domanda di condono edilizio presentata nel 2004. La decisione si inserisce nel solco di una consolidata giurisprudenza che pone limiti stringenti alla sanabilità degli abusi edilizi in presenza di vincoli paesaggistici e archeologici.
L’immobile oggetto del contendere si trova in un’area della Capitale sottoposta a duplice vincolo: uno paesaggistico, derivante dal Piano Territoriale Paesistico “Veio – Cesano”, e uno archeologico, in forza del D.M. 24 febbraio 1986. L’abuso consisteva nella trasformazione di una soffitta in unità abitativa con relativo ampliamento di superficie utile residenziale. La richiesta di sanatoria era stata rigettata nel 2021 dall’Ufficio Condono Edilizio di Roma Capitale proprio in ragione della presenza di questi vincoli.
La ricorrente aveva basato il suo ricorso su due principali argomenti: la presunta natura relativa del vincolo, che a suo dire non escluderebbe il condono in via assoluta, e una nota della Soprintendenza che escluderebbe l’esistenza del vincolo archeologico sull’immobile in questione.
Il TAR ha ritenuto infondate entrambe le argomentazioni, facendo leva su un ampio quadro normativo e giurisprudenziale che, ormai da anni, riconosce alla Regione Lazio il potere di prevedere limitazioni più stringenti rispetto a quelle statali in materia di condono edilizio, in funzione della tutela ambientale e paesaggistica.
L’art. 3 della Legge Regionale Lazio n. 12/2004, norma centrale nella decisione, prevede che nessun tipo di sanatoria è ammissibile per opere abusive realizzate su immobili gravati da vincoli di tutela imposti da normative statali o regionali, anche se tali vincoli siano di natura non assoluta. La Corte Costituzionale, nelle sentenze n. 208/2019 e n. 181/2021, ha legittimato questo approccio restrittivo, evidenziando come la protezione del paesaggio sia un valore costituzionalmente garantito (art. 9 Cost.).
Quanto alla presunta assenza del vincolo archeologico, il TAR ha rilevato che la nota della Soprintendenza indicata dalla ricorrente faceva riferimento a un numero civico diverso da quello oggetto della domanda di condono, rendendola irrilevante ai fini della controversia. Ma soprattutto ha chiarito che anche in assenza del vincolo archeologico, il vincolo paesaggistico presente sull’area sarebbe stato di per sé sufficiente a giustificare il diniego.
La sentenza si colloca in una linea giurisprudenziale rigorosa, che mira a tutelare il paesaggio contro qualsiasi tentativo di regolarizzazione ex post di interventi abusivi, specie in aree sensibili. Viene così ribadita la natura eccezionale e temporanea del condono edilizio, la cui applicabilità è subordinata a requisiti molto stringenti, come già affermato dalla Corte costituzionale fin dalla storica sentenza n. 369/1988.
È significativo, inoltre, il richiamo alla funzione “rafforzativa” del legislatore regionale, cui è riconosciuto il compito di accentuare la tutela dei beni paesaggistici rispetto alla disciplina statale, sempre nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità.
Questa pronuncia del TAR Lazio rafforza l’orientamento giurisprudenziale che vede nel vincolo paesaggistico – anche se non assoluto – una causa ostativa insuperabile alla concessione del condono edilizio, se previsto dalla normativa regionale. La sentenza rappresenta un chiaro segnale a chi spera di sanare interventi edilizi abusivi in zone sensibili, ponendo la tutela del territorio e del paesaggio sopra ogni interesse individuale.
Un segnale importante anche per le amministrazioni locali, chiamate a esercitare i propri poteri in materia urbanistica con rigore e coerenza, nel rispetto delle disposizioni regionali e dei principi costituzionali.
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