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CONDONO EDILIZIO: costituisce reato effettuare lavori di manutenzione su un’opera abusiva?

“Qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce ripresa dell’attività criminosa originaria…”
E’ quanto stabilisce la cassazione, in tema di condono edilizio, con la sentenza numero 29984 del 2019,  emessa a seguito di un ricorso proposto dai soggetti proprietari di un immobile, seppur totalmente estranei all’edificazione del complesso edilizio oggetto di reato. Infatti i relativi reati, sono stati commessi dai precedenti proprietari. Gli attuali proprietari invece, si erano limitati a tinteggiare solo le pareti interne degli immobili, a sostituire i pezzi igienico sanitari vecchi, ed a collocare arredi e luci da esterno.
Trattavasi di edilizia a libera realizzazione per le quali non era necessaria alcuna autorizzazione. Tutti interventi irrilevanti paesaggisticamente.
La Sentenza specifica che “……….le opere sono parte integrante un nuovo reato edilizio; ne consegue che, allorché l’opera abusiva perisca in tutto o in parte o necessiti di attività manutentive, il proprietario non acquista il diritto di ricostruirla o di ristrutturarla o manutenerla senza titolo abilitativo, giacché anche gli interventi di manutenzione ordinaria presuppongono che l’edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente» (Sez. 3, n. 38495 del 19/05/2016 – dep. 16/09/2016, Waly, Rv. 26758201; vedi anche Sez. 3, n. 40843 del 11/10/2005 – dep. 10/11/2005, Daniele, Rv. 23236401).
Corte di Cassazione, rileva: “…….. come gli immobili erano stati acquistati dai ricorrenti con decreto di trasferimento del Tribunale di Lecce, del 24 maggio 2018 con prezzo determinato in relazione al solo terreno decurtato dalle spese per la demolizione dei fabbricati abusivi (come emergente dalla perizia allegata al decreto di trasferimento del Tribunale di Lecce)”.
“…..Gli immobili erano, quindi, da demolire in quanto completamente abusivi. Rileva poi il Tribunale come la manutenzione sugli immobili in oggetto compiuta dai ricorrenti (e non contestata nella sostanza) comportava una ripresa dell’originaria attività edilizia illecita”.
Poi che “Anche relativamente al condono o all’accertamento di conformità la decisione impugnata risulta adeguatamente motivata, rilevando come per l’accertamento di conformità è necessaria la doppia valutazione di conformità rispetto alla normativa urbanistica vigente all’epoca dei fatti e a quella oggi in vigore Doppia conformità difficilmente ottenibile in relazione all’edificazione nella fascia dei 300 metri dalla battigia”.
Inoltre “Rileva inoltre il Tribunale come la possibilità di un condono sia definitivamente preclusa, in relazione alle decisioni definitive della giustizia amministrativa che hanno rigettato i ricorsi dei precedenti proprietari”.
Così “Relativamente al periculum il Tribunale rileva come gli interventi edilizi comporterebbero, in fatto, un carico urbanistico notevole ed un impatto ambientale sul pregevole agro di Corsano; infatti la ripresa, o anche l’inizio dell’abitabilità degli immobili in sequestro, inciderebbe gravemente sul carico urbanistico della zona costiera”.

Leggi anche: CONDONO EDILIZIO: guida veloce all’anticipazione degli oneri concessori. o anche CONDONO EDILIZIO: i vincoli che fanno rigettare le istanze di condono.

oppure: CONDONO EDILIZIO: l’anticipazione degli oneri concessori.

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