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EDILIZIA : ma una pergotenda è soggetta a titolo edilizio?

 

 

Con la sentenza n°169/2018 pubblicata in data 25.6.2019, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania è stato chiamato a derimere una diatriba inerente l’edilizia tra un ente locale e un privato al quale veniva intimato una ordinanza di demolizione.
La Sentenza riepiloga la Sentenza come di seguito:
“Il Comune ha evidenziato che “ha emanato il suddetto provvedimento sfavorevole, evidenziando la non assentibilità dell’opere in quanto le tende parasole sarebbero state posizionate “su un immobile oggetto di abusi edilizi plurimi, pertanto lo stesso nella sua interessa non legittimato dal punto di vista Urbanistico- Edilizio, quindi intervento non assentibile” (punti 1, 2, 4 e 6); la “realizzazione di un terrazzo a sbalzo sul prospetto lato Praiano” e “Al piano terra, la realizzazione di un terrazzo in ampliamento” costituirebbero interventi qualificabili come “nuova costruzione”” non ricompresi in nessuna delle categorie di lavori edilizi autorizzabili secondo quanto previsto dai locali strumenti urbanistici.”
“Viene poi dedotto che “… le tende parasole non sono più soggette ad autorizzazione ai sensi del punto A.22 dell’Allegato 1 al citato D.P.R. 31/2017 e non lo sono il cancello e la ringhiera in ferro battuto ai sensi dei punti A.13 e A.10 del citato D.P.R.”
“Rispetto a questa tipologia di opera, va ricordato quanto di recente affermato dal Consiglio di Stato, sez. VI, 3.04.2019 n. 2206: “Trattasi, quindi, di una “pergotenda”, ovvero di un’opera che, secondo il condivisibile orientamento di questa Sezione, pur non essendo destinata a soddisfare esigenze precarie, non necessità di titolo abilitativo in considerazione della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della sua funzione (Cons. Stato, Sez. VI, 9/7/2018, n. 4777; 25/1/2017, n. 306; 27/4/2016, n. 1619)”.
“Infatti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del DPR 6/6/2001, n. 380 e 15 della L.R. 6/6/2008, n. 16 (applicabile ratione temporis), sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli “interventi di nuova costruzione”, che determinano una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, mentre una struttura leggera (nella fattispecie esaminata in alluminio anodizzato) destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche”
“L’opera principale non è, infatti, l’intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità
abitativa, con la conseguenza che l’intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda.”
“Quest’ultima, poi, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una “nuova costruzione”, anche laddove per ipotesi destinata a rimanere costantemente chiusa, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio. Infatti la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.”
“L’esposta conclusione trova conforto anche nell’allegato al D.M. 2/3/2018 avente ad oggetto il “glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222”, il quale, al n. 50, include le pergotende tra gli interventi realizzabili in regime di edilizia libera”.
Leggi anche: CONDONO EDILIZIO: costituisce reato effettuare lavori di manutenzione su un’opera abusiva? o anche EDILIZIA PRIVATA: come cambia il Dpr 380/2001 Testo Unico sull’edilizia.

 

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