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CONDONO EDILIZIO: la vendita dell’immobile va comunicata al Comune.

Uno dei casi più ricorrenti nelle compravendita di immobili, su cui ci sono in pendenza istanze di condono edilizio, è quello della mancata comunicazione dell’acquisto dell’immobile da parte di un nuovo soggetto. Vediamo la casistica che è la seguente:
Il primo proprietario realizza sull’immobile successivamente oggetto di compravendita, un abuso e presenta la domanda di condono ex L.n.47/85.
Tale immobile, viene poi venduto ad un secondo proprietario che diviene direttamente responsabile dell’abuso e diviene anche titolare dell’istanza di condono edilizio.
A questo punto si aprono dure ipotesi per il nuovo proprietario:
a) Gli è stata data (dal primo proprietario) tutta la documentazione dell’istanza , comprese dell’attestazione dell’avvenuto pagamento per l’istanza di sanatoria presentata;
b) se le somme dovute, sono state interamente versate o se è stata effettuato solo il pagamento della prima rata; capendo per quale motivo la sanatoria non è stata rilasciata.
A questo punto, che fine avrebbe fatto l’istanza di sanatoria la Comune? Le ipotesi sono:
• l’istanza di sanatoria è stata cestinata perché incompleta. In questo caso ci troviamo di fronte ad un abuso di cui però risponde direttamente il secondo proprietario di cui poi potrebbe rivalersi nei confronti del primo proprietario;
• l’istanza non mai è pervenuta al Comune: per cui seppur in possesso dell’intera documentazione, potrebbe cercare di riproporre l’istanza;
• il Comune ha esaminato la pratica ed ha chiesto una integrazione documentale che è stata ignorata per cui la pratica è stata archiviata.
Be, in tutti i casi, la mancanza fondamentale è quella per cui il nuovo proprietario, in caso di istanza di condono edilizio, deve comunicare repentinamente al Comune l’acquisto e i voler subentrare nell’istanza di condono edilizio proposta dal primo proprietario.
Il Comune, inoltre all’oscuro della vendita, potrebbe aver notificato al primo proprietario l’integrazione documentale e, non avendo avuto risposta, ha provveduto di conseguenza all’archiviazione della domanda di condono.

Leggi anche: CONDONO EDILIZIO: costituisce reato effettuare lavori di manutenzione su un’opera abusiva? o anche CONDONO EDILIZIO: guida veloce all’anticipazione degli oneri concessori. oppure CONDONO EDILIZIO: la sanatoria con legge 47/85 ed il calcolo dell’oblazione non versata.

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