Professionisti e regolamento unico per Architetti e Ingegneri.Con l’introduzione del nuovo Regolamento Inarcassa, l’esercizio in forma societaria della professione di ingegnere e architetto entra in una nuova era di chiarezza normativa. Viene finalmente superata la frammentarietà che fino ad oggi ha caratterizzato il settore, grazie a un testo unico che disciplina le diverse forme di società operanti nei servizi di ingegneria e architettura.
Il Regolamento si applica a tre tipologie di società: le Società di Ingegneria, costituite come società di capitali o cooperative, comprese quelle che operano come General Contractor; le Società di Professionisti, formate esclusivamente da iscritti agli Albi professionali, costituite in forma di società di persone o cooperative; e infine le Società tra Professionisti, disciplinate dalla Legge 183/2011, che ammettono anche soci non professionisti, a condizione che sia indicata chiaramente la qualifica nella denominazione sociale.
Tutte queste società devono registrarsi obbligatoriamente presso Inarcassa e, entro il 31 ottobre di ogni anno, trasmettere i dati anagrafici, l’indirizzo PEC o altro recapito elettronico, il volume d’affari (sia totale che specifico per attività tecnico-professionali) e la composizione societaria. In caso di mancata comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa pari a 1.652 euro, aggiornabile annualmente.
Il Regolamento introduce anche l’obbligo di applicazione del contributo integrativo del 4% sul volume d’affari IVA relativo a prestazioni di ingegneria e architettura. Per le società che realizzano opere “chiavi in mano”, la base imponibile viene calcolata in modo forfettario: 10% del fatturato fino a 3 milioni di euro e 5% per la parte eccedente, salvo prova contraria.
Sono inoltre previste sanzioni aggiuntive per omesse o infedeli dichiarazioni e versamenti tardivi, con interessi maggiorati. Tuttavia, il Regolamento introduce anche strumenti di ravvedimento operoso, con possibilità di riduzione delle sanzioni fino al 70%.
Inarcassa avrà la facoltà di effettuare controlli ispettivi, accedendo anche ai dati dell’Agenzia delle Entrate e di altri enti pubblici.
Infine, nel contesto del nuovo DDL Concorrenza, viene chiarito che per le società tra professionisti non è più necessario che la maggioranza sia rispettata sia per numero di soci sia per quote di capitale, ma basta uno solo di questi criteri: una semplificazione che punta a rendere più flessibile la partecipazione societaria.
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