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CONDONO EDILIZIO: l’anticipazione degli oneri concessori.

Secondo il c. 9 dell’art. 39 della legge n. 724/1994, contestualmente alla consegna dell’istanza di condono in sanatoria, era dovuta l’anticipazione degli oneri concessori. La tabella C allegata alla legge suddetta suddivide nei seguenti punti variabili il calcolo del relativo importo. In particolre gli stessi somno suddivisi in:
1. la categoria di intervento e la classe demografica del Comune ove è ubicato l’abuso;
2. In funzione dell’abuso se rientrava nelle tipologie di abuso 1,2 o 3 o la tipologia 4 o 5-6 o 7;
3. oneri in relazione alla data di esecuzione dell’abuso;
4. alla destinazione d’uso dell’immobile;
5. alla natura delle opere eseguite.
In caso di abusi tombali di cui alle categorie 5, 6, 7 non sono soggette al pagamento di oneri concessori
Ricordiamo anche che la corresponsione degli oneri concessori, risultava essere un obbligo per la liceità della presentazione dell’istanza di condono edilizio, mentre soltanto nei seguenti casi non vi era il pagamento:
• per le costruzioni realizzate prima del 1 settembre 1967;
• solo per la quota relativa alle opere di urbanizzazione, pergli immobili realizzati tra il 2 settembre 1967 e il 29 gennaio 1977;
• per le opere occorrenti all’eliminazione delle barriere architettoniche;
• per le opere interne;
• quelle per le opere riguardanti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti,
• per le opere interne necessarie per il miglioramento delle condizioni igieniche o statiche dell’abitazione
• per la realizzazione di ristrutturazioni ed ampliamenti nel limite massimo del 20 per cento di edifici unifamiliari;
• per le opere realizzate in zona agricola in funzione della conduzione del fondo.

Leggi anche: CONDONO EDILIZIO: cosa fare se si è formato il silenzio–assenso?  o anche CONDONO EDILIZIO: la sanatoria con legge 47/85 ed il calcolo dell’oblazione non versata.

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