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CONDONO EDILIZIO: le riduzioni nel calcolo dell’oblazione nei condoni edilizi di cui alla Legge 47/85 e Legge 724/94.

Dai quesiti che ci giungono sul nostro Portale, uno degli argomenti maggiormente richiesto riguarda il calcolo delle oblazioni da applicare alle pratiche di Condono Edilizio relativamente alle norme di Legge 47/85 e Legge 724/94.
Per cui da un breve riepilogo evidenziamo in particolare le detrazioni previste per:
1. Legge 47/85 prevede ultimazione lavori entro l’1.10.1983
Le riduzioni possibili sono le seguenti:
• Per l’abuso residenziale è prevista una riduzione di 1/3 per la prima casa ovvero il cosiddetto abuso di necessità per se o per i loro aventi causa alla data di cui sopra;
• Per l’abuso residenziale è prevista una del 50% in caso di atto di convenzionamento ai sensi del D.M.10/1978;
Per gli abusi non residenziali Legge 47/85 abuso (ultimazione lavori entro l’1.10.1983
• Attività non residenziale con iscrizione CCIAA riduzione di 50%;
• Attività Industriale o artigianale < 3.000 mq riduzione di 1/3;
• Attività commerciale < 50 mq riduzione di 1/3;
• Attività sportiva, culturale, religiosa, serv culto riduzione di 1/3;
• Attività turistico ricettive o agrituristiche < 500 mq riduzione di 1/3;
• Per abusi legati alla conduzione del fondo agricolo riduzione del 50%.
2. Legge 724/94 prevede ultimazione lavori entro il 31.12.93.
Le riduzioni possibili sono le seguenti:
• Abuso residenziale riduzione di 1/3 per la prima casa ovvero il cosiddetto abuso di necessità per se o per i loro aventi causa alla data di cui sopra; tale riduzione è valida per i primi 150 mq di abuso e non si applica alle categorie catastali A1;
• Abuso residenziale riduzione di 50% in caso di atto di convenzionamento ai sensi del D.M.10/1978;
• Abuso residenziale riduzione in funzione del reddito del richiedente e dell’ubicazione dell’immobile sul territorio comunale (vedi tab B all. Legge 724/94), tale riduzione non si applica nel caso di presentazione di più di un’istanza per ogni richiedente.
Legge 724/94 abuso non residenziale
• Attività non residenziale con iscrizione CCIAA riduzione del 50%
• Attività Industriale o artigianale < 3.000 mq riduzione di 1/3;
• Attività commerciale < 50 mq riduzione di 1/3;
• Attività sportiva, culturale, religiosa, serv culto riduzione del 50%;
• Attività turistico ricettive o agrituristiche < 500 mq riduzione di 1/3;
• Per abusi legati alla conduzione del fondo agricolo riduzione del 50%.

Leggi anche: CONDONO EDILIZIO: la vendita dell’immobile va comunicata al Comune. o anche CONDONO EDILIZIO: costituisce reato effettuare lavori di manutenzione su un’opera abusiva? o anche CONDONO EDILIZIO: guida veloce all’anticipazione degli oneri concessori.

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