Con un emendamento al Decreto Aiuti bis, che ha messo tutti i partiti politici d’accordo al Senato, è in via di soluzione il problema legato alla responsabilità solidale, inerente il beneficio del Superbonus 110%. In particolare, si va a regolare la responsabilità, nei casi di eventuali frodi, che a causa della vacazio legis, potevano essere imputate sull’elemento ultimo a cui venivano ceduti i crediti (banche società finanziarie etc). A tal fine, è stato introdotto un articolo 33 bis, al suddetto decreto Aiuti, con il compito di chiarire che in presenza di dolo o colpa grave, la responsabilità non ricade più sui soggetti che acquisiscono il credito, ma direttamente sul cessionario, a meno che gli acquirenti non erano informati che trattavasi di operazione con dolo o colpa grave, avendo così un concorso nella violazione. Tali disposizioni, altresì, si applicano a tutte quelle operazioni, che erano prive di asseverazioni, poiché risalenti a prima della data limite dell’11.11.2021 quando è stata posta in essere l’acquisizione di tale documento. Per cui, per questi lavori, vanno prodotti i documenti previsti e posti in essere, a partire da detta data, da parte della vigente normativa ( vedi articolo 119 e articolo 121, comma 1-ter. 1-bis. del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). Cosi, a tal fine, la relativa documentazione, costituita dai visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni, dovranno essere fornite “Ora per Allora” a favore dell’acquirente della cessione di credito.
Leggi anche:
SUPERBONUS 110%: in 5 domande e risposte le nuove regole per usufruire della detrazione fiscale
SUPERBONUS 110%: ma le spese dell’amministratore condominiale sono detraibili?
SUPERBONUS 110%: cessione dei crediti anche alle partite iva?
SUPERBONUS 110%: la redazione dei nuovi prezzi nei computi metrici estimativi
SUPERBONUS 110%: i lavori e le spese da inserire nel Computo Metrico dei Bonus dell’Edilizia
SUPERBONUS 110%: prorogata la data del sal al 30.9.2022, ma anche il Sismabonus acquisti
SUPERBONUS 110%: per le imprese è un obbligo indicare in contratto e in fatture il rispetto del CCNL
Superbonus 110%: condanne penali per i tecnici che attestano il falso