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SUPERBONUS 110%: per le imprese è un obbligo indicare in contratto e in fatture il rispetto del CCNL

 

SUPERBONUS 110%

Introduzione della verifica del rispetto dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali, per le Imprese, impegnate negli interventi dei Bonus dell’Edilizia e del Superbonus 110%. E’ quanto introdotto dopo il comma 43 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dal Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 13 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°47 del 25 febbraio 2022. Il comma aggiunto al comma 43, è un comma 43 bis, fissa un importo lavori per il rispetto di tale norma al di sopra dei 70.000 euro di lavori, che prevede altresì l’indicazione sia nell’atto di affidamento dei lavori, che nelle relative fatture di pagamento degli acconti, l’indicazione esplicita del rispetto delle norme inerenti l’applicazione dei relativi CCNL. E tali atti sono altresì da verificare in modo esplicito anche per l’apposizione del visto di conformità. Ma vediamo di seguito il nuovo comma 43 bis aggiunto alla legge 30 dicembre 2021, n. 234:
43-bis. “Per i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli previsti dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.

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