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CONDONO EDILIZIO: la mancata integrazione documentale dopo tre mesi fa bocciare l’istanza

CONDONO EDILIZIO

La mancata integrazione documentale dopo tre mesi fa decadere l’istanza di Condono Edilizio. Una società appellante presentava un Comune avverso la bocciatura di un’istanza di sanatoria ai sensi della L. n. 724/1994. Le opere abusive riguardavano alcune opere abusive, su un fabbricato di proprietà destinato ad attività commerciale. Il Comune, aveva avanzato una richiesta di integrazione documentale, da presentare entro 60 giorni, a chiarimento degli abusi oggetto dell’istanza di condono. Il Comune stesso, verificando l’incompletezza della documentazione, avanzava una nuova richiesta di integrazione assegnando il termine di tre mesi, e non avendo ricevuto alcuna documentazione. Il diniego all’istanza in sanatoria, veniva altresì impugnato innanzi al Tar Campania, il quale con sentenza n. 5297 del 30 agosto 2018, respingeva il ricorso, ritenendo l’incompletezza della documentazione prodotta e l’omessa integrazione della necessaria documentazione, dall’altro, al rilievo di opere successive, avulse dalla domanda di condono. Il Consiglio di Stato, on la Sentenza n. 5768 del….. evidenziava altresì le motivazioni legate al suo rigetto al ricorso: “ Circa la specifica questione la Sezione si è già espressa evidenziando come l’art. 2, comma 37, lettera d), della L. n. 662/1996, aggiungendo «al comma 4 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il penultimo periodo, la seguente preposizione: «[…] La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione» determina «l’applicazione della surriferita norma ai condoni chiesti ai sensi della legge n. 47 del 1985 e non ancora definiti» (Cons. Stato, Sez. VI, 26 settembre 2022, n. 8303. Nello stesso senso Cons. Stato, Sez. II, 12 marzo 2020, n. 1766 e Sez. VI, 27 agosto 2002, n. 4330). Preso, pertanto, atto che non è controverso che le integrazioni richieste nel 2008 (risultanze di casellario) non venissero prodotte, non può che rilevarsi come l’omissione in questione determini di per sé la legittimità della misura impugnata restando irrilevante la verifica circa la completezza della documentazione fotografica che non potrebbe in ogni caso, anche quando accertata, condurre a diverse conclusione”

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