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SALVA-CASA: in 6 punti le violazioni edilizie che rientrano nelle tolleranze

SALVA-CASA

Il Decreto Salva-Casa, Decreto Legge 24.5.2024 n°69, denominato “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°124 del 29.5.2024, aggiorna in tema di attività edilizia, quanto riportato nel Testo Unico dell’Edilizia, in particolar modo, è stato introdotto un nuovo articolo 34 bis, denominato “Tolleranze costruttive”, e recepito dal DPR 380/2001, che rappresenta una nuova procedura per la valutazione delle tolleranze costruttive nelle attività edilizie. Vediamo i 6 punti che caratterizzano il suddetto articolo nonchè le novità sostanziali:
1) Vengono sanati il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari, rendendo le stesse, non più violazioni edilizie, se contenute entro alcuni dei seguenti limiti:
2) Del 2 per cento, rispetto alle misure riportate nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
3) Del 3 per cento rispetto alle misure riportate nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
4) Del 4 per cento rispetto alle misure riportate nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
5) Del 5 per cento rispetto alle misure riportate nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati
6) Per il computo delle suddette superfici utili, si tiene conto di superfici assentite mediante il titolo edilizio, al netto di eventuali frazionamenti, intervenuti nel tempo

Riportiamo di seguito il Testo dell’articolo 36 bis del Decreto Legge 24.5.2024 n°69
Art. 34 -bis (Tolleranze costruttive)
“1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti: a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati; b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati; c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati; d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati. 1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.”

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