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CONDONO EDILIZIO: come si applicano le riduzioni dell’oblazione e degli oneri concessori

riduzioni dell'oblazione e degli oneri concessori

Ma come si applicano le riduzioni dell’oblazione e degli oneri concessori del Condono Edilizio?
In un contesto di istruttoria delle istanze di Condono Edilizio, conformemente alle disposizioni delle Leggi 47/85 e 724/94, è di fondamentale importanza comprendere le varie riduzioni previste per l’oblazione e gli oneri concessori secondo le normative vigenti. Questo articolo si propone di esaminare tali agevolazioni al fine di offrire una panoramica chiara e utile sia per i tecnici coinvolti nell’istruttoria che per i richiedenti il condono.
Entrambe le leggi sul condono edilizio, la 47/85 e la 724/94, prevedono una serie di riduzioni agli importi dell’oblazione e degli oneri concessori, in base a condizioni soggettive dei richiedenti. Tali disposizioni mirano a favorire la regolarizzazione di abusi derivanti da necessità, come la costruzione della prima casa.
Le principali riduzioni incluse nelle normative sono:
Riduzione per abuso eseguito per la costruzione della prima casa (legge 47/85).
Riduzione in caso di convenzionamento ai sensi del D.M. 10 del 1977 (legge 47/85).
Riduzioni per estremo disagio abitativo, basate sul reddito e il requisito di abitazione principale del richiedente (legge 724/94).
Tuttavia, affinché tali riduzioni siano applicabili, il richiedente deve soddisfare determinati requisiti al momento della presentazione dell’istanza al Comune competente. Questi includono la richiesta esplicita delle riduzioni di legge, l’applicazione delle riduzioni per una sola istanza di Condono Edilizio, e l’esclusione delle istanze relative ad ampliamenti di immobili esistenti per il condono previsto dalla legge 724/94.
Inoltre, è essenziale che il bene oggetto di riduzione non sia stato alienato nei dieci anni successivi alla data dell’istanza. Le riduzioni vengono applicate in base alle seguenti modalità:
Riduzione per abuso eseguito per la costruzione della prima casa (legge 47/85): risparmio del 1/3 sull’importo dell’oblazione per i primi 150 mq di superficie oggetto di abuso.
Riduzione in caso di convenzionamento ai sensi del D.M. 10 del 1977 (legge 47/85): risparmio del 50% sull’importo dell’oblazione per i primi 150 mq di superficie oggetto di abuso.
Riduzioni per estremo disagio abitativo (legge 724/94): il risparmio dell’oblazione è determinato in base alla casistica riguardante i requisiti del richiedente per l’intera superficie oggetto di abuso.
Va notato che queste riduzioni si applicano al calcolo dell’oblazione; per quanto riguarda gli oneri concessori, è necessario integrare le disposizioni delle Leggi Regionali vigenti nelle zone interessate dall’immobile oggetto di condono edilizio.
La conoscenza delle riduzioni dell’oblazione e degli oneri concessori è fondamentale per tutti coloro coinvolti nel processo di Condono Edilizio. Queste agevolazioni mirano a promuovere la regolarizzazione delle situazioni di abuso edilizio, garantendo nel contempo un equo trattamento dei richiedenti in base alle loro circostanze specifiche.

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