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DIREZIONE LAVORI: novità per i gli stati di avanzamento dei lavori

 

 stati di avanzamento dei lavori

Con l’approvazione della legge 23 dicembre 2021, n. 238 riguardante le “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019- 2020” ci sono una serie di modifiche al Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016). In particolare con l’articolo 10 di detta Legge sono state introdotte novità sostanziali all’articolo 113 bis, con una serie di commi dopo il primo, che regolamentano in particolare l’emissione degli stati di avanzamento dei lavori.
In particolare:
• Il comma 1-bis prevede:”Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore puo’ comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori”;
• Il comma 1-ter prevede: “Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto dal comma 1-quater”
• Il comma 1-quater prevede: “In caso di difformita’ tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l’esecutore, procede all’archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori”.
• Il comma 1-quinquies prevede:”Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarita’ contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma
1, primo periodo”.
• Il comma 1-sexies prevede :” L’esecutore puo’ emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non e’ subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP”.
• Il comma 1-septies. prevede “Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP e’ annotato nel registro di contabilita‘”.

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