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L’ANAC valuta il nuovo Bando Tipo per affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria

Bando Tipo

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha avviato la fase di valutazione del Bando Tipo n°2, noto anche come lo “Schema di disciplinare di gara Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea”, fino all’inizio del prossimo mese di marzo. Questo nuovo schema presenta diverse novità significative che meritano attenzione e riflessione.
Uno degli elementi più rilevanti introdotti dal Bando Tipo riguarda il divieto di applicare ribassi sul compenso professionale determinato dalle tabelle ministeriali. Tale divieto è fondamentale per garantire un equo trattamento dei professionisti e preservare la qualità dei servizi offerti. Tuttavia, si mantiene la possibilità di effettuare gare con valutazione dell’offerta economica limitatamente alla parte di costo che non riguarda il compenso professionale, ma solamente le spese generali.
Tale opzione solleva però alcune preoccupazioni. Esiste il rischio che i concorrenti più grandi e strutturati offrano il massimo ribasso sostenibile, portando tutti i partecipanti a convergere su una quota fissa. Questo potrebbe trasformare la gara in una competizione a prezzo fisso, penalizzando i professionisti singoli o le società di piccole dimensioni che potrebbero non essere in grado di abbattere i costi nella stessa misura. In tal modo, la competizione verrebbe deviata dalle qualità intrinseche del servizio offerto verso considerazioni legate alle dimensioni dell’operatore economico o alla sua capacità organizzativa.
Inoltre, il Bando Tipo n°2 stabilisce diverse altre disposizioni di rilievo. È obbligatorio per le procedure di affidamento della progettazione relativa a lavori di importo superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025. Le risposte alle richieste di chiarimenti devono essere fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici devono avvenire in conformità con il decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale.
Inoltre, poiché non sussistono rischi di interferenze, non è richiesta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008. Prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, gli operatori economici devono verificare che il soggetto garante sia autorizzato al rilascio di garanzie.
La documentazione di gara comprende diversi elementi essenziali, tra cui il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale, lo schema di contratto, lo schema di domanda di partecipazione, il documento di gara unico europeo, il documento di indirizzo alla progettazione/Documento Preliminare alla Progettazione e allegati, lo schema di determinazione dei corrispettivi, le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e le regole tecniche per l’utilizzo della stessa.
In conclusione, il Bando Tipo n°2 presenta una serie di importanti novità volte a garantire trasparenza, equità e qualità nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici nel settore dell’architettura e dell’ingegneria. Tuttavia, è necessario monitorare attentamente l’applicazione di tali disposizioni per valutarne l’efficacia nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.

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