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Il Permesso a Costruire nel cambio di destinazione d’uso.

Il Permesso a Costruire

Una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, pubblicata il 03/11/2023 con numero N. 16323/2023, ha evidenziato un importante principio legato al cambio di destinazione d’uso edilizio: tale modifica può essere effettuata solo attraverso il rilascio di un permesso a costruire. Questa pronuncia è stata emessa in risposta a un ricorso per l’annullamento di una determinazione dirigenziale di un comune, che aveva sospeso ogni ulteriore attività edilizia per opere in difformità delle norme di legge e di regolamento, senza il necessario titolo edilizio.
La controversia verteva su una serie di lavori, dichiarati attraverso una Dichiarazione Inizio Attività (DIA), che presentavano difformità rispetto a quanto comunicato. In particolare, l’amministrazione contestava l’ampliamento del bagno, la predisposizione di una cucina con impianti termici, idrici e tubazione gas, l’apertura di un vano finestra, la sostituzione della copertura del tetto con lastre metalliche e lo spostamento delle tramezzature e dei vani porta. Secondo l’Amministrazione, tali interventi avevano determinato il cambio di destinazione d’uso del locale garage.
La sentenza ha sottolineato che, nonostante la parte ricorrente intendesse valutare singolarmente ciascun intervento, la visione corretta doveva essere complessiva ai fini dell’individuazione del titolo edilizio necessario. In particolare, la corte ha evidenziato che “venendo in rilievo l’esecuzione di un cambio di destinazione d’uso con modifica della categoria funzionale di parte dell’unità immobiliare, attraverso, peraltro, la realizzazione di opere edilizie, l’intervento de quo necessitava del permesso di costruire”.
La giurisprudenza citata nella sentenza ha chiarito che il cambio di destinazione d’uso di locali accessori in vani ad uso residenziale richiede il permesso di costruire. La distinzione tra locali abitabili e spazi accessori, come garage, cantine e locali di servizio, è fondamentale. Non solo la trasformazione di tali spazi in locali abitabili comporta un ampliamento della superficie residenziale, ma anche una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico.
In altre parole, il cambio di destinazione d’uso tra locali accessori e vani ad uso residenziale non può essere considerato irrilevante dal punto di vista urbanistico. Anche se la sentenza ha riconosciuto che la questione può coinvolgere aspetti igienico-sanitari legati all’abitabilità del vano, ha sottolineato che in ogni caso si tratta di un ampliamento della superficie residenziale e della volumetria autorizzate con l’originario permesso di costruire.
La conclusione della sentenza è chiara: il cambio di destinazione d’uso, anche se coinvolge locali accessori, richiede il permesso di costruire, indipendentemente dall’esecuzione di specifiche opere. Questa pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio fornisce una guida importante per chiunque sia coinvolto in progetti di ristrutturazione o di cambio di destinazione d’uso, sottolineando l’importanza di ottenere il permesso a costruire prima di procedere con tali modifiche significative.

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