
Superbonus ed Agenzia delle Entrate
Superbonus la fatturazione non corretta
La fatturazione non corretta può incidere sulla percentuale di detrazione spettante nell’ambito del Superbonus. A chiarire questo aspetto è l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 146/2024, che ha esaminato il caso di un condominio alle prese con un errore nella gestione dello sconto in fattura.
La questione assume particolare rilievo perché, ai fini dell’individuazione della percentuale di agevolazione applicabile, può essere determinante la data di emissione della fattura correttamente trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI).
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate
Il quesito riguardava un condominio nel quale una società aveva già realizzato circa il 70% degli interventi previsti nell’ambito del Superbonus.
L’impresa aveva emesso tre fatture applicando lo sconto in fattura previsto dall’articolo 121 del decreto-legge n. 34/2020. Successivamente, durante la procedura di asseverazione dei lavori, effettuata dopo il 31 dicembre 2023, era emerso un errore nella modalità di esposizione dello sconto.
In particolare, lo sconto non era stato indicato correttamente a valle dell’importo complessivo della fattura, comprensivo di IVA, ma era stato inserito all’interno del corpo della fattura, determinando una diversa rappresentazione degli importi relativi ai singoli interventi.
Il condominio chiedeva quindi se fosse possibile correggere la documentazione attraverso apposite note di variazione, mantenendo la possibilità di beneficiare della detrazione nella misura del 110%.
La data della fattura diventa determinante
Il principio del criterio di cassa
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato i chiarimenti già forniti con le circolari n. 24/E dell’8 agosto 2020 e n. 30/E del 22 dicembre 2020.
Per i soggetti per i quali trova applicazione il criterio di cassa, la spesa si considera sostenuta nel momento in cui avviene l’effettivo pagamento.
Una particolarità riguarda proprio lo sconto integrale in fattura: quando il beneficiario non effettua materialmente alcun pagamento, il momento di sostenimento della spesa viene individuato facendo riferimento alla data della fattura emessa dal fornitore, purché siano rispettate le condizioni previste dalla normativa.
L’importanza della trasmissione allo SdI
La data riportata sul documento, però, non è sufficiente da sola.
Per poter attribuire rilevanza alla data dell’operazione, la fattura deve essere trasmessa allo SdI entro i termini previsti dalla normativa IVA e devono essere rispettati gli ulteriori requisiti, sia formali sia sostanziali, richiesti per il Superbonus.
Nel caso analizzato dall’Agenzia, le successive note di debito, pur riportando la data del 29 dicembre 2023, erano state concretamente trasmesse allo SdI soltanto il 27 marzo 2024.
Di conseguenza, secondo l’Agenzia, non era possibile considerare quelle note come documenti validamente emessi nel 2023 ai fini dell’individuazione della percentuale di agevolazione.
Superbonus al 70% per le fatture corrette nel 2024
La conclusione dell’Agenzia delle Entrate è particolarmente significativa: considerato che le note di debito correttive erano state trasmesse allo SdI il 27 marzo 2024, la relativa operazione doveva essere ricondotta al 2024.
Pertanto, in presenza degli altri requisiti richiesti dalla disciplina del Superbonus, lo sconto in fattura doveva essere applicato nella misura prevista per il 2024, pari al 70%, e non nella precedente misura del 110%.
Un errore formale con conseguenze sostanziali
Il caso dimostra quanto sia importante verificare con attenzione la corretta emissione e trasmissione delle fatture nell’ambito degli interventi agevolati.
Una successiva correzione documentale non consente necessariamente di recuperare la percentuale di detrazione vigente alla data originariamente indicata sulla fattura. Quando la correzione viene formalizzata e trasmessa allo SdI in un momento successivo, può infatti assumere rilievo la data effettiva di emissione del documento corretto. La risposta n. 146/2024 evidenzia quindi la necessità di prestare particolare attenzione non soltanto alla realizzazione dei lavori, ma anche alla corretta gestione fiscale e documentale delle fatture e dello sconto in fattura.
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