
La CILA Superbonus continua a rappresentare uno strumento centrale per l’accesso alle agevolazioni fiscali in materia di efficientamento energetico e miglioramento sismico, ma i suoi confini applicativi restano ben delineati. A ribadirlo è la sentenza n. 199/2026 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, che interviene su un tema particolarmente delicato: la possibilità di utilizzare la CILA in presenza di demolizioni rilevanti.
Il caso trae origine da un intervento inizialmente qualificato come manutenzione straordinaria, finalizzato all’efficientamento energetico e all’adeguamento antisismico con accesso al Superbonus 110%. Tuttavia, nel corso dei lavori, il progetto ha subito una trasformazione radicale: l’edificio è stato quasi integralmente demolito, con la ricostruzione di tre lati e la conservazione di un solo cantonale residuale. Una modifica sostanziale che ha mutato la natura dell’intervento.
Il Comune di Salerno ha quindi negato l’accertamento di conformità e disposto l’ordinanza di demolizione, ritenendo che l’opera non fosse più riconducibile alla manutenzione straordinaria assentibile con CILA Superbonus, bensì a una ristrutturazione edilizia soggetta a titolo abilitativo ordinario. La decisione è stata impugnata, ma il TAR ha confermato la correttezza dell’operato dell’amministrazione.
Nella motivazione, i giudici richiamano un orientamento già espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 10109/2024, ribadendo che l’art. 119, comma 13-ter, esclude espressamente dall’ambito della CILA Superbonus gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche se solo parziali. In tali ipotesi è necessario un titolo edilizio ordinario, poiché l’intervento assume una consistenza edilizia diversa e più incisiva.
Un ulteriore riferimento normativo è rappresentato dalla Legge regionale Campania n. 13/2022, che conferma l’esclusione delle demolizioni e ricostruzioni dall’ambito semplificato della CILA. Inoltre, l’art. 36-bis del D.P.R. 380/2001 consente l’accertamento di conformità solo per interventi che rientrino nelle categorie sanabili previste dalla legge, condizione che nel caso di specie non risultava soddisfatta.
Elemento centrale della decisione è il concetto di “continuità strutturale significativa”. Perché una demolizione possa dirsi “parziale” e restare nell’alveo della manutenzione straordinaria, deve permanere un nucleo edilizio capace di garantire l’identità strutturale e funzionale dell’immobile originario. La mera conservazione di un frammento marginale non è sufficiente. Quando la trasformazione comporta la perdita sostanziale dell’organismo edilizio preesistente, si entra nel campo della ristrutturazione edilizia pesante, se non addirittura della nuova costruzione.
Il TAR ha inoltre escluso la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di accertamento di conformità, rilevando l’incompletezza della domanda e l’inammissibilità della sanatoria in presenza di abuso edilizio in area vincolata e in fascia di rispetto stradale, dove sono vietate nuove costruzioni e ampliamenti.
La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale volto a evitare l’utilizzo improprio della CILA Superbonus per interventi che eccedono i limiti della manutenzione straordinaria. Un richiamo chiaro per tecnici e committenti: la qualificazione giuridica dell’intervento non può prescindere dalla sua effettiva consistenza materiale.
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