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SUPERBONUS 110% : scarica la circolare 33/E, ma che succede se non si è raggiunto il 30% dei lavori previsti per le unifamiliari?

SUPERBONUS 110%
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Non sono più rilevanti i pagamenti relativi al Superbonus 110%, del 30% dei lavori. Ricordiamo che questa era una delle clasuole prevista dalla vigente normative per le case singole. La circolare n° 33/E ha specificatamente chiarito, all’artoicolo 7 che “per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo“. Quindi per detti lavori, non occorre che al 30.9.2022 siano effettuati pagamenti per i lavori inerenti il Superbonus 110%, ma bensì che siano stati eseguiti lavori per il 30% di quelli previstii in progetto. Inoltre, la suddetta circolare, chiarisce che è data la facoltà del singolo proprietario di poter inserire nel suddetto 30% anche i lavori non riguardanti stesttamente il suddetto Bonus. Ma cosa succede se non si raggiunge la percentuale suddetta dei lavori? Be, in tale fattispecie, sono utili per la fruizione del suddetto Superbonus 110% per tutte le spese sostenute entro il 30 giugno 2022. Inoltre, è chiarito altresì che per il Bonus, non sono ammissibili più di 2 stati di avanzamento lavori pari almeno al 30% dei lavori, evidente che se di detto importo del 30%, ognuno per raggiungere il 100%, ci dovrà essere un altro sal del 40% che è inteso come Stato Finale dei Lavori. Per essere precisi, sial per lo sconto in fattura e sia per la cessione del credito, la detrazione può essere richiesta ad ogni stato di avanzamento dei lavori.
Sempre l’articolo 7, della suddetta circolare n°33/E, evidenzia che, per dimostrare il raggiungimento della percentuale di lavori del 30%, nel termine 30.9.2022, è valida la semplice attestazione di un tecnico abilitato, il quale assevera il raggiungimento del 30% dei lavori complessivi , ed è preminente come attestazione, rispetto a qualsiasi altra dimostrazione. La stessa circolare, nell’ultimo periodo, precisa che è possibile usufruire di detto Superbonus 110%, anche nel caso ci sia il caso che il titolo edilizio e l’inizio dei lavori siano avvenuti a partire dall’1.7.2022
Leggi o scarica la circolare 33/E:

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