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CANTIERE: il Registro di Contabilità nell’Appalto di Opere Pubbliche

Registro di Contabilità

Nel contesto degli appalti di opere pubbliche, la gestione accurata della contabilità è fondamentale per garantire la trasparenza e l’efficienza nella conduzione dei lavori. Un elemento centrale in questo processo è rappresentato dal registro di contabilità, un documento che svolge un ruolo unico nel monitorare e registrare tutte le transazioni e le riserve dell’impresa.

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 33118 del 29.11.2023, ha confermato l’importanza cruciale del registro di contabilità, sottolineando che esso è l’unico documento da utilizzare per registrare le riserve dell’impresa. Nonostante non sia conservato fisicamente sul luogo dei lavori, il registro di contabilità offre una visione d’insieme e unitaria dell’esecuzione dell’appalto.

La sentenza chiarisce che nel registro di contabilità è obbligatorio iscrivere immediatamente tutte le richieste dell’appaltatore, e tale obbligo è vincolante pena la decadenza. Questo atto contabile deve essere aggiornato tempestivamente con tutti i fatti che potrebbero influire sulla contabilità dei lavori, assicurando una documentazione accurata e in tempo reale delle transazioni.

Un aspetto fondamentale evidenziato dalla Corte è la non accettabilità di riserve e contestazioni su documenti a fogli scomposti, né la possibilità di integrare provvisoriamente il registro di contabilità con tali fogli. La mancanza del registro di contabilità non impone un onere all’appaltatore, ma gli conferisce la facoltà di inserire in modo conciso le informazioni rilevanti nei documenti contabili da lui firmati.

La tempistica è un elemento chiave nel processo di registrazione delle riserve. La Corte sottolinea che, una volta istituito il registro di contabilità, l’appaltatore ha l’obbligo di iscrivere le proprie riserve e pretese entro quindici giorni, seguendo le modalità e i termini indicati negli articoli precedenti.

Contrariamente a un’interpretazione erronea, la Corte respinge l’idea che il mancato registro di contabilità elimini totalmente l’onere di iscrivere la riserva nel primo atto di contabilità utile successivo. Al contrario, sottolinea che la riserva va iscritta “sul primo atto dell’appalto, successivo all’insorgere del fatto, qualunque esso sia.”

In conclusione, la sentenza della Corte di Cassazione del 29.11.2023 conferma l’importanza cruciale del registro di contabilità negli appalti di opere pubbliche. Un documento ben tenuto non solo garantisce la conformità normativa, ma assicura anche una gestione efficiente delle riserve, contribuendo così al successo e alla trasparenza dell’esecuzione dei lavori pubblici.

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