
La sospensione della restituzione dell'anticipazione
La sospensione della restituzione dell’anticipazione. Si bloccano le trattenute sui SAL: cosa cambia per le imprese
Per sostenere la liquidità delle imprese impegnate nella realizzazione di opere pubbliche, il legislatore ha introdotto una misura temporanea che consente alle stazioni appaltanti di sospendere il recupero dell’anticipazione del prezzo. La novità è contenuta nell’articolo 1-bis della Legge 152 del 7 agosto 2026, di conversione del DL Infrastrutture 107/2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto ed entrata in vigore il giorno successivo.
La disposizione riguarda i contratti pubblici di lavori già in corso di esecuzione e consente all’appaltatore di chiedere la sospensione delle trattenute effettuate sui SAL per recuperare progressivamente l’anticipazione ricevuta.
La sospensione non è automatica. Deve essere richiesta dall’impresa e può essere concessa dalla stazione appaltante esclusivamente per il periodo strettamente necessario, comunque entro il limite massimo del 31 dicembre 2026. L’amministrazione, quindi, conserva un margine di valutazione sulla domanda e dovrà verificare la compatibilità della sospensione con l’andamento del contratto e con le risorse disponibili.
Più liquidità per affrontare i costi del cantiere
L’obiettivo della misura è rafforzare temporaneamente la capacità finanziaria delle imprese in un contesto caratterizzato dall’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dell’energia, oltre che dalle difficoltà di approvvigionamento legate alle tensioni internazionali.
L’interruzione delle trattenute consente all’appaltatore di incassare una quota maggiore degli importi maturati attraverso i SAL. Le risorse possono così essere utilizzate per sostenere i costi di materiali, manodopera, energia, fornitori e altre spese necessarie alla prosecuzione dei lavori.
Non si tratta, tuttavia, di una nuova anticipazione né di un aumento dell’importo complessivamente spettante all’impresa. La somma già anticipata continua a dover essere restituita: viene semplicemente rinviato il momento del suo recupero.
Il meccanismo dell’anticipazione
L’articolo 125 del Codice dei contratti pubblici prevede, in via ordinaria, un’anticipazione pari al 20% del valore del contratto, con possibilità di incremento fino al 30% quando previsto dai documenti di gara.
L’erogazione è subordinata alla presentazione di una garanzia fideiussoria di importo corrispondente all’anticipazione, maggiorata degli interessi legali. Durante l’esecuzione, la stazione appaltante recupera progressivamente la somma attraverso le trattenute applicate ai SAL, mentre la garanzia si riduce in proporzione alle somme recuperate.
La sospensione temporanea può quindi incidere anche sulla durata della garanzia, che potrebbe dover rimanere efficace più a lungo proprio perché il recupero dell’anticipazione viene rinviato.
Esclusi gli interventi finanziati dal PNRR
Un limite importante riguarda gli interventi finanziati, anche solo parzialmente, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La sospensione non può essere applicata a questi lavori, neppure quando il finanziamento PNRR rappresenta soltanto una parte delle risorse complessivamente disponibili.
La misura, inoltre, è riferita ai contratti di lavori e non si estende agli appalti di servizi e forniture.
Una soluzione finanziaria, non una cancellazione del debito
Terminato il periodo di sospensione, l’importo residuo dell’anticipazione dovrà essere recuperato. Sarà quindi necessario coordinare la ripresa delle trattenute con il cronoprogramma dei lavori, i SAL ancora da emettere e la durata residua del contratto.
La nuova disciplina rappresenta dunque uno strumento di sostegno finanziario temporaneo. La sua efficacia dipenderà soprattutto dalla capacità delle imprese di documentare le proprie esigenze di liquidità e dalla valutazione delle stazioni appaltanti, chiamate a individuare un periodo di sospensione realmente necessario e compatibile con la gestione del contratto.
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