CRITERI AMBIENTALI MINIMI: cosa è cambiato dal 2 febbraio 2026

Le RistrutturazioniIn Evidenza3 weeks ago148 Views

Criteri Ambientali Minimi cosa è cambiato?

Dal 2 febbraio 2026 i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’edilizia sono diventati il riferimento obbligatorio per i contratti pubblici relativi alla progettazione e ai lavori. Il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 24 novembre 2025 ha sostituito il precedente D.M. 256/2022, introducendo un impianto che non si limita ad aggiornare requisiti e soglie ambientali, ma modifica soprattutto il momento in cui la sostenibilità deve essere affrontata.
La novità più significativa è infatti il passaggio da una logica di verifica a posteriori a un approccio integrato nella progettazione. Le scelte ambientali non possono più essere considerate un capitolo documentale da completare prima della gara o della consegna del progetto: devono orientare le decisioni fin dalle prime fasi.
Il regime transitorio e le procedure già avviate
Il decreto è entrato in vigore il 3 dicembre 2025, ma la sua applicazione obbligatoria ai nuovi contratti decorre dal 2 febbraio 2026. Il precedente D.M. 256/2022 è stato quindi abrogato, lasciando tuttavia spazio a un regime transitorio per le procedure già sufficientemente avanzate e per i progetti validati secondo la disciplina precedente.
Un ruolo importante è svolto dalla data di avvio della procedura. Le gare avviate prima del 2 febbraio 2026 possono continuare a essere disciplinate dai CAM precedenti, mentre quelle successive devono fare riferimento ai nuovi criteri. Per gli appalti integrati, nei quali progettazione ed esecuzione sono affidate congiuntamente, la verifica richiede maggiore attenzione e deve tenere conto anche del percorso seguito dal progetto posto a base di gara.
La circolare MASE del 10 aprile 2026 ha fornito indicazioni operative per interpretare le diverse situazioni temporali e gestire correttamente il passaggio dal vecchio al nuovo regime.
LCA e LCC entrano nel cuore della progettazione
Uno degli aspetti più rilevanti dei nuovi CAM riguarda l’analisi del ciclo di vita. La LCA, o Life Cycle Assessment, consente di valutare gli impatti ambientali dell’opera durante le diverse fasi della sua esistenza. La LCC, Life Cycle Costing, considera invece i costi complessivi dell’opera nel tempo.
Questi strumenti assumono ora un ruolo concreto nelle decisioni progettuali. Non servono soltanto a dimostrare che una soluzione è sostenibile, ma devono contribuire a scegliere quale soluzione adottare.
Il cambiamento interessa anche il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), nel quale devono essere recepiti gli obiettivi ambientali dell’intervento. Il progettista deve poi predisporre la Relazione CAM, documentando le scelte effettuate e motivando eventuali deroghe.
Anche il piano di manutenzione deve essere coerente con gli scenari elaborati attraverso LCA e LCC. In questo modo la sostenibilità viene collegata non soltanto alla costruzione dell’edificio, ma anche alla sua gestione nel corso del tempo.
BIM e sostenibilità: un unico sistema informativo
La stessa impostazione spiega il rafforzamento del BIM, il Building Information Modeling. La progettazione in BIM assume un ruolo contrattuale centrale, perché il modello informativo permette di raccogliere e aggiornare dati geometrici, prestazionali, energetici e ambientali.
Il rapporto tra BIM e LCA diventa quindi strategico. L’analisi del ciclo di vita produce informazioni che devono poter essere gestite e aggiornate; il modello informativo rappresenta l’ambiente nel quale questi dati possono essere organizzati e utilizzati durante le diverse fasi dell’opera.
La sostenibilità, in altre parole, non viene più trattata come un documento separato dal progetto, ma come una componente del patrimonio informativo dell’edificio.
Materiali: servono dati e certificazioni
Anche la scelta dei materiali assume maggiore importanza. I nuovi CAM rafforzano l’attenzione verso prodotti contenenti materiale riciclato, recuperato, proveniente da sottoprodotti o da fonti rinnovabili.
Il tema riguarda un numero crescente di categorie di prodotti, non soltanto i materiali strutturali. Diventano rilevanti anche componenti impiantistiche, tubazioni, rubinetteria, serramenti e altri elementi dell’edificio.
Per dimostrare la conformità non bastano dichiarazioni generiche. Servono dati verificabili e documentazione adeguata, come EPD, Ecolabel UE, ReMade in Italy e altre certificazioni o attestazioni riconosciute.
Questo rafforza il ruolo della filiera: progettisti e imprese devono ottenere dai produttori informazioni ambientali attendibili già durante la fase di progettazione e conservarle come parte integrante della documentazione dell’opera.
Cosa devono fare stazioni appaltanti, progettisti e imprese
L’applicazione dei nuovi CAM richiede quindi un cambio di metodo. La stazione appaltante deve definire gli obiettivi ambientali fin dal DIP; il progettista deve trasformarli in scelte tecniche verificabili; l’impresa deve essere in grado di dimostrare, attraverso prodotti e processi documentati, il rispetto dei requisiti previsti.
La prima attività consiste nel verificare quale disciplina CAM si applica alla singola procedura. Successivamente occorre impostare LCA e LCC nelle fasi iniziali, organizzare i dati ambientali dei materiali e assicurare la coerenza tra progetto, Relazione CAM, modello BIM e piano di manutenzione.
Il vero cambiamento introdotto dai CAM 2026, quindi, non consiste semplicemente nell’aumento o nell’aggiornamento degli adempimenti. La trasformazione riguarda il metodo di progettazione: la sostenibilità deve essere considerata quando le scelte sono ancora modificabili.
I nuovi CAM spostano così il baricentro della verifica ambientale dalla fine all’inizio del processo. Per progettisti, stazioni appaltanti, RUP e imprese significa lavorare prima, raccogliere dati migliori e integrare le informazioni ambientali nelle decisioni tecniche. La sostenibilità dell’opera pubblica non è più soltanto qualcosa da dimostrare: diventa una caratteristica da progettare.
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