
CONDONO EDILIZIO e conguaglio non dovuto?
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Condono Edilizio: conguagli prescritti ? La gestione delle pratiche di condono edilizio non può protrarsi indefinitamente nel tempo. È questo il principio che emerge dalla sentenza n. 2993/2026 del TAR Lombardia, che ha esaminato una domanda di terzo condono presentata nel 2004 e definita dal Comune soltanto nel 2023.
La pronuncia chiarisce un aspetto particolarmente rilevante: il diritto dell’Amministrazione di chiedere somme aggiuntive non rimane aperto senza limiti temporali. Per l’oblazione opera un termine di prescrizione triennale, mentre per il contributo di costruzione trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale.
Una pratica rimasta ferma per quasi vent’anni
La vicenda nasce dalla domanda presentata il 2 dicembre 2004 da una proprietaria per regolarizzare alcuni interventi edilizi realizzati senza titolo. Le opere riguardavano, tra l’altro, il cambio di destinazione d’uso di una superficie di 63,30 metri quadrati da laboratorio a residenziale e l’ampliamento di un soppalco di 10,71 metri quadrati.
La richiedente aveva provveduto all’autoliquidazione delle somme, pagando € 6.350,30 per gli oneri di urbanizzazione e € 6.135,00 per l’oblazione. Il 27 ottobre 2005 aveva inoltre completato la documentazione della pratica con la denuncia di variazione catastale e le dichiarazioni ai fini ICI e TARSU.
Da quel momento, però, il Comune non aveva adottato un provvedimento negativo né aveva richiesto ulteriori adempimenti. La pratica era rimasta sostanzialmente ferma fino al 2023, quando la proprietaria aveva chiesto informazioni sul procedimento e aveva presentato un’istanza di accesso agli atti.
A quel punto l’Amministrazione aveva riattivato l’istruttoria, rideterminando l’oblazione e chiedendo un conguaglio degli oneri. Con il permesso di costruire in sanatoria del novembre 2023, il contributo di costruzione era stato inoltre quantificato in € 50.377,08.
Il titolo in sanatoria si forma per silenzio-assenso
Secondo il TAR, il completamento della documentazione il 27 ottobre 2005 rappresentava un momento decisivo. A quella data risultavano infatti soddisfatti i presupposti previsti dalla disciplina del terzo condono.
In mancanza di un provvedimento negativo nei successivi ventiquattro mesi, il titolo edilizio in sanatoria si era quindi formato tacitamente il 27 ottobre 2007.
La circostanza è importante perché consente di individuare il momento dal quale valutare anche la tempestività delle pretese economiche dell’Amministrazione.
Oblazione: il conguaglio deve essere richiesto entro tre anni
per l’oblazione il quadro è particolarmente chiaro. L’art. 32, comma 36, della legge n. 326/2003 stabilisce infatti un termine triennale per il diritto dell’Amministrazione di richiedere eventuali conguagli.
Nel caso esaminato, l’oblazione era stata pagata il 25 novembre 2004. Anche adottando il criterio più favorevole al Comune e collegando la decorrenza alla formazione del titolo tacito, il termine sarebbe comunque scaduto nel 2010.
La richiesta di integrazione formulata nel 2023 risultava pertanto ormai tardiva.
Contributo di costruzione: prescrizione decennale
Diverso, ma comunque decisivo, è il regime del contributo di costruzione. Il TAR ha richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui la pretesa relativa al contributo ha natura creditoria ed è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
Il termine decorre da quando il Comune dispone di tutti gli elementi necessari per stabilire l’esistenza e l’entità del credito.
Per il TAR, questo momento coincideva con il completamento della pratica, il 27 ottobre 2005. Da allora l’Amministrazione aveva già a disposizione la documentazione necessaria per verificare la correttezza degli importi versati e procedere, se necessario, a un conguaglio.
Non poteva quindi attendere il 2023 per modificare la qualificazione delle opere e pretendere somme ulteriori.
La comunicazione del 2016 non salva il Comune
Il Comune aveva sostenuto che una comunicazione dell’8 aprile 2016 avesse interrotto la prescrizione. Anche questa argomentazione è stata respinta.
Secondo il TAR, infatti, se la prescrizione decorre dal completamento della pratica, il termine decennale era già scaduto nell’ottobre 2015. Inoltre, la comunicazione era stata inviata a un indirizzo presso il quale la proprietaria non risiedeva più e non era stata quindi provata la sua effettiva conoscenza.
L’atto non poteva, di conseguenza, produrre effetti interruttivi.
Le conseguenze della sentenza
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, annullando la richiesta di integrazione dell’oblazione e il permesso di costruire in sanatoria nella parte relativa al contributo di costruzione.
Il Comune dovrà inoltre restituire le somme già versate dalla proprietaria, comprese quelle corrisposte a titolo di integrazione dell’oblazione e quelle relative al contributo di costruzione, con gli interessi legali.
La sentenza ribadisce così un principio di rilievo per le pratiche di condono: l’inerzia dell’Amministrazione non può trasformarsi in una possibilità illimitata di rideterminare, a distanza di molti anni, gli importi dovuti dal privato. Una volta che il Comune dispone degli elementi necessari per verificare la pratica, deve esercitare tempestivamente le proprie pretese, nel rispetto dei termini di prescrizione previsti dalla legge.
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